Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 59 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando è dedotta l’inesecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile fra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo il rimedio preordinato all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La competenza spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. L’accertata inottemperanza giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024, pubblicata il 28 giugno 2024 e passata in giudicato. Quel giudice aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando l’Amministrazione all’attivazione della carta per un importo di euro 3.000,00, oltre interessi legali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 1° luglio 2024. L’Ufficio competente aveva attestato il passaggio in giudicato con certificazione del 5 agosto 2025. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse ottemperato, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Ha poi verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, accertato mediante idonea certificazione dell’Ufficio competente, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nessun dubbio, ha rilevato il Tribunale, residua sulla riconducibilità della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Di qui l’ordine di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi indicati, nei modi e nella misura ivi stabiliti, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.

Il Collegio ha inoltre nominato, sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso posto a carico del Ministero e liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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