Esenzione assunzioni obbligatorie disabili per imprese di vigilanza privata (TAR Veneto n. 1618 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’esenzione dall’obbligo di assunzione obbligatoria di lavoratori disabili, prevista dall’art. 3, comma 4, l. n. 68/1999 per i servizi di polizia, si applica alle imprese di vigilanza privata i cui dipendenti, adibiti a mansioni di controllo e stewarding autorizzate ai sensi dell’art. 134 TULPS, siano tenuti al possesso di requisiti psicofisici assimilabili a quelli del personale delle forze di polizia. La natura di servizio di vigilanza privata dell’appalto, che richieda tali particolari condizioni psicofisiche, giustifica l’esenzione, a prescindere dal carattere esclusivo dell’attività di vigilanza svolta dall’impresa. Ai fini della legittima partecipazione alla gara, è sufficiente la presentazione dell’autocertificazione di regolarità con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, la cui attestazione da parte del centro per l’impiego ha carattere vincolante per la stazione appaltante.
Il Fatto
La Fondazione La Biennale di Venezia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo ai varchi di ingresso e di gestione flussi in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. All’esito delle valutazioni, la società Securfox è risultata aggiudicataria, superando in graduatoria la ricorrente Hendal.
Avverso l’aggiudicazione, Hendal ha proposto ricorso, deducendo che Securfox avrebbe dovuto essere esclusa per il mancato possesso del requisito generale di partecipazione relativo al rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili di cui alla l. n. 68/1999, non potendo beneficiare dell’esenzione prevista per i servizi di polizia, trattandosi di impresa non dedita in via esclusiva alla vigilanza privata. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta l’ammissione della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, richiamando il principio dell’ordo questionum per cui l’eventuale infondatezza del gravame principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 94, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 commina l’esclusione dell’operatore economico che non abbia presentato la certificazione ex art. 17 l. n. 68/1999 o la dichiarazione sostitutiva. A fronte della dichiarazione resa da Securfox nel DGUE e della successiva autocertificazione, il centro per l’impiego competente ha attestato che la società “non è soggetta alla L. 68/99”, precisando che tale condizione derivava da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La Corte ha quindi valorizzato il tenore letterale della norma, che ritiene sufficiente la presentazione dell’autocertificazione, e ha qualificato la certificazione dell’amministrazione competente come dichiarazione di scienza avente efficacia legale, vincolante per la stazione appaltante.
Quanto alla questione sostanziale, il TAR ha esaminato l’ambito applicativo dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4, l. n. 68/1999. Richiamate le note ministeriali del 2001 e del 2013, il Collegio ha desunto che l’assimilazione delle imprese di vigilanza privata ai servizi di polizia è connessa alla particolarità delle mansioni svolte dai dipendenti, che impongono requisiti psicofisici incompatibili con la disabilità. Ha quindi verificato che Securfox è in possesso della licenza ex art. 134 TULPS, anche per attività di controllo e di stewarding, il cui esercizio richiede specifiche condizioni psico-fisiche, e ha ritenuto che l’attività oggetto dell’appalto, consistente nel controllo dei varchi e nella gestione dei flussi, non si esaurisca in mansioni di semplice attesa e custodia, richiedendo i medesimi requisiti.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha concluso che la dichiarazione dell’aggiudicataria non fosse né erronea né mendace, non emergendo elementi circa il mancato possesso del requisito. Il ricorso principale è stato conseguentemente respinto, anche con riguardo all’azione risarcitoria, ritenuta infondata nell’an, mentre il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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