Improcedibilità per rinuncia non rituale e sopravvenuto difetto di interesse nel contenzioso FUS (TAR Lazio n. 11389 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso presentata senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non è idonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio. Tuttavia, la stessa manifestazione di volontà, in quanto espressiva di un inequivoco disinteresse alla prosecuzione del processo, può essere valutata dal giudice, ex art. 84, comma 4, c.p.a., come indice di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tale evenienza, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con condanna del ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, in applicazione analogica dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa del settore dello spettacolo, aveva impugnato il decreto direttoriale del 23 aprile 2025 con cui il Ministero della cultura aveva disposto la sua decadenza dal contributo FUS per l’anno 2024 e il rigetto della domanda di ammissione al triennio 2025-2027, per la sopravvenuta condanna definitiva per un delitto ex art. 544-ter c.p. Il provvedimento ministeriale si fondava sulla sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’interessato avverso la condanna confermata in appello.
Con atto depositato in prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente aveva dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero si era costituito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla decadenza, trattandosi di atto meramente confermativo di un precedente decreto non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ritualità della rinuncia, rilevando che l’atto non era stato sottoscritto dalla parte personalmente né dal difensore munito di procura speciale, non era stato notificato al Ministero resistente ed era intervenuto oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza. La carenza di tali requisiti formali impedisce che la rinuncia produca l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio, ma non priva l’atto di valore sintomatico.
Il Tribunale ha quindi valorizzato la previsione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse quando la volontà della parte di non proseguire risulti in modo inequivoco, indipendentemente dalla sussistenza delle formalità richieste per la rinuncia. Nella specie, la dichiarazione di rinuncia ha assunto il valore di manifestazione univoca del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Sulle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 4247 del 2025 che aveva già respinto l’istanza sulla base della fondatezza delle determinazioni ministeriali. La condanna del ricorrente alle spese è stata giustificata anche con il richiamo all’art. 84, comma 2, c.p.a., che costituirebbe la regola anche nell’ipotesi di rinuncia rituale correttamente formalizzata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.