Onlus a natura mista motivazione per relationem e obbligo di contabilità (Cass. civ. Sez. V n. 18505 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 è circoscritto ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo, essendo finalizzato a evitare il pregiudizio del diritto di difesa. Ne consegue che la motivazione per relationem a un p.v.c. già noto al contribuente è legittima quando il richiamo sottende la condivisione delle valutazioni dell’organo verificatore. Il giudice di merito, una volta accertata la natura mista dell’ente, deve verificare se le operazioni contestate come commerciali superino la soglia dei ricavi che impone l’adozione della contabilità ordinaria, con conseguente legittimità della sanzione per la sua omissione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha applicato a un’associazione ONLUS una sanzione per l’omessa tenuta dei libri acquisti IVA e dei registri obbligatori per l’anno d’imposta 2010. L’atto impositivo si fondava sulle risultanze di un p.v.c. della Guardia di Finanza, che aveva contestato all’ente lo svolgimento di attività commerciale.

Il giudice di prime cure ha confermato l’atto, disattendendo le questioni preliminari di nullità per motivazione per relationem ad atti non allegati. Il giudice d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non dimostrato, né nell’avviso né nel verbale, per quali operazioni l’associazione svolgesse attività commerciale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha replicato la contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi, formulata dalla controricorrente per asserita richiesta di rivalutazione del fatto. L’eccezione è respinta: i motivi, complessivamente considerati, non mirano a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, ma fanno valere una precisa violazione di legge.

Il primo motivo denuncia la confusione, operata dal giudice d’appello, tra l’obbligo di motivazione degli avvisi e la necessità di comprovare in giudizio le circostanze in essi esplicitate. La Corte richiama il principio per cui l’onere di allegazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 riguarda solo i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, citando Cass. Sez. 5 n. 14723 del 2020 e Cass. Sez. 5 n. 29968 del 2019.

Nel caso concreto l’avviso rinviava a un atto ben noto al contribuente: il p.v.c. con cui era stata contestata la natura mista dell’associazione. Il richiamo sottende la condivisione delle conclusioni e della motivazione dell’organo verificatore. Il verbale risulta riprodotto in ricorso e sottoscritto per ricezione dal legale rappresentante, con allegato il prospetto delle fatture contestate.

La Corte rileva che le sole fatture contestate si riferiscono a operazioni ritenute dall’Amministrazione esclusivamente commerciali. L’elenco non contempla però tutte le fatture emesse nel periodo d’imposta, con la conseguenza che il riferimento alla natura mista-commerciale riguarda l’attività complessivamente svolta e non le singole operazioni.

Su questo punto il giudice d’appello non ha tratto le corrette conclusioni. La sentenza impugnata dava atto che l’art. 18 del d.P.R. n. 600/1973 fissa in euro 309.874,14 il limite dei ricavi superato il quale diviene obbligatoria la contabilità ordinaria. Poiché le fatture contestate ammontano a euro 469.050, il giudice avrebbe dovuto stabilire se la loro natura commerciale fosse dimostrata. In tal caso sarebbe superata la soglia e la sanzione risulterebbe legittima.

La questione è oggetto di un separato processo e di separata cassazione con rinvio, sicché si impone un rinnovato esame in sede di merito anche della spettanza delle sanzioni, che da quell’accertamento dipende. La sentenza è quindi cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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