Assegno nucleo familiare e onere probatorio del requisito reddituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26074 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito con l. n. 153/1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale, con la conseguenza che l’assegno non spetta ove la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. La necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non integra discriminazione, trattandosi di onere probatoriorichiesto anche ai cittadini italiani e soddisfacibile con ogni mezzo idoneo. Il difetto di allegazione specifica del requisito non può essere colmato mediante l’esame dei documenti allegati all’atto difensivo, né con i poteri istruttori ufficiosi del giudice, che presuppongono pur sempre l’allegazione del fatto costitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva chiesto l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal. La domanda era stata rigettata in primo grado per difetto di prova del requisito reddituale.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 401/2022, aveva confermato la pronuncia, rilevando che l’appellante non aveva allegato in modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo familiare e che i documenti prodotti — estratto contributivo, situazione anagrafica e copia conteggi degli arretrati — erano insufficienti, in mancanza di documentazione reddituale quale CUD o modello 730. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono stati esaminati congiuntamente per la loro intima connessione e dichiarati infondati. Con il primo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 2 della l. n. 153/1988 e dell’art. 12 prel. c.c., nonché della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE, sostenendo che non fosse necessaria alcuna autocertificazione dei redditi e che il requisito reddituale non costituisse elemento costitutivo del diritto, rilevando ai soli fini della quantificazione dell’assegno.
La Corte ha ribadito l’orientamento già affermato (Cass. 8973/2014, Cass. 16710/2022, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025), secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione della effettiva attività lavorativa e del requisito reddituale, entrambe da provare a cura dell’interessato. È stato aggiunto (Cass. 6953/2023, Cass. 7097/2023, Cass. 5804/2025) che l’onere probatorio richiesto ai cittadini extracomunitari non integra discriminazione, essendo richiesto anche ai cittadini italiani e potendo essere soddisfatto con ogni mezzo idoneo.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato. Il ricorrente aveva omesso di allegare nei propri atti difensivi alcunché di specifico sul proprio reddito e su quello dei componenti il nucleo familiare, e il difetto di allegazione specifica non può venir meno mediante l’esame dei documenti allegati all’atto difensivo (Cass. 22055/2017, Cass. 5804/2025). I documenti prodotti — estratto contributivo, situazione anagrafica e conteggi degli arretrati — erano insufficienti, poiché nulla dicevano della situazione patrimoniale dei familiari e solo parzialmente di quella del richiedente.
Tale valutazione probatoria è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 6774/2022), se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., estranei ai motivi proposti. Quanto alla mancata autorizzazione alla produzione in appello delle certificazioni reddituali, il collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto anche d’ufficio, presuppone che i fatti siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal materiale di primo grado (Cass. 11845/2018, Cass. 5804/2025). Il richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell’art. 421 cod. proc. civ. è infondato, poiché esso presuppone un’allegazione specifica del requisito reddituale, nella specie mancante. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.