Il giudicato sulla rendita catastale espande i suoi effetti alle annualità successive (Cass. civ. Sez. V n. 16640 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo, nemmeno per l’illecito tributario, nell’autonomia dei periodi di imposta allorché un elemento della fattispecie assuma carattere tendenzialmente permanente e sussista il presupposto della sua invarianza nel tempo. L’accertamento di un fatto storico — l’avvenuta notifica della rendita catastale — è permanente, unico e immodificabile, e da esso deriva la quantificazione dell’i.c.i.; una volta coperto da giudicato, il riesame ne è precluso nei giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto annualità successive della medesima imposta. Il medesimo giudicato sul fatto storico costitutivo della fattispecie impositiva rileva anche nei giudizi relativi a imposte diverse fondate sul medesimo presupposto, come la t.a.s.i.. L’attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice non è suscettibile di formare oggetto di giudicato, perché strumentale alla decisione.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento i.m.u. per il 2016 e alcuni avvisi di accertamento t.a.s.i. per gli anni 2014, 2016 e 2017, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile risalente al 2005, su cui la maggiore imposta richiesta si fonda. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, rilevando la mancata notifica dell’atto di attribuzione della rendita.

In appello il ricorso è stato rigettato: il giudice ha ritenuto formatosi il giudicato, in base alle sentenze della Corte di cassazione n. 12322 e 12323 del 2016, sull’avvenuta notifica nel 2008 dell’atto attributivo della nuova rendita catastale, con conseguente preclusione di ogni contestazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito il Comune e l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della riunione ad altri giudizi tra le stesse parti, escludendone i presupposti poiché concernono diversi atti impositivi e diverse sentenze.

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato esterno non si estende oltre i periodi di imposta cui si riferiscono le pronunce della Suprema Corte. Il motivo è infondato. Le precedenti sentenze hanno accertato l’avvenuta notifica alla contribuente, già nel 2008, della nuova rendita catastale, unitamente all’atto di accertamento.

Si tratta dell’accertamento di un fatto storico permanente, unico e immodificabile, da cui dipende la quantificazione dell’i.c.i. Da quel fatto deriva come conseguenza giuridica l’efficacia della rendita catastale nei confronti della contribuente, ormai coperta da giudicato. Il riesame ne è quindi precluso in altri giudizi tra le stesse parti relativi ad annualità successive al 2008.

La Corte richiama il principio dell’efficacia espansiva del giudicato esterno, che non incontra ostacolo nell’autonomia dei periodi di imposta quando un elemento della fattispecie ha carattere permanente, con invarianza nel tempo quale momento condizionante (Cass., Sez. 5, n. 25762 del 2014). Il giudicato su uno specifico fatto storico costitutivo della fattispecie impositiva rileva anche nei giudizi relativi a imposte diverse, come già riconosciuto per l’imposta catastale e ipotecaria e per l’imposta di registro e l’i.v.a. (Cass., Sez. 5, n. 28973 del 2022; Cass., Sez. 5, n. 21853 del 2023).

L’accertamento fattuale non è assorbito dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, che non può essere oggetto di giudicato, perché l’attività interpretativa delle norme è strumentale alla decisione e non costituisce limite all’esegesi di altro giudice (Cass., Sez. 5, n. 11331 del 2022). L’atto impositivo consequenziale che recepisca tutti gli elementi essenziali dell’atto presupposto vale come notifica di quest’ultimo (Cass. n. 21765 del 2014).

Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, che è comunque inammissibile in presenza di una doppia conforme. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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