Onlus non esente dal contributo unificato per attività statutarie (Cass. civ. Sez. V n. 24254 del 31.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie — quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 — sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva o analogica. L’accesso alla giustizia, anche nell’ottica della Convenzione di Aarhus, è garantito dall’ammissione al gratuito patrocinio, che tutela adeguatamente gli interessi associativi, mentre la parte vittoriosa ha titolo per la ripetizione del contributo versato. Ne deriva la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e l’insussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Il Fatto

Il contribuente, un’associazione riconosciuta come Onlus operante su temi ambientali, ha impugnato alcuni inviti al pagamento del contributo unificato emessi dal TAR Liguria in relazione a vari procedimenti amministrativi. La CTR Liguria, con la sentenza n. 917/2022, aveva accolto gli appelli nelle cause riunite e annullato gli inviti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il TAR Liguria, deducendo un unico motivo. Il contribuente si è costituito con controricorso e memoria, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in via subordinata, eccependo l’illegittimità costituzionale della normativa e sollevando questione pregiudiziale da rimettere alla CGUE in relazione alla Convenzione di Aarhus e alle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. La decisione impugnata si poneva in consapevole contrasto con il precedente delle Sezioni Unite n. 10013 del 2021, secondo cui le Onlus non sono esenti dal contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie. Le norme agevolative tributarie, in quanto derogatorie, sono di stretta interpretazione e non tollerano applicazioni estensive o analogiche. La Corte ha dato continuità a tale orientamento, richiamando anche la conforme Sez. V n. 23686 del 2020.

Quanto alle questioni di costituzionalità, la Corte le ha giudicate manifestamente infondate. La Corte costituzionale n. 91 del 2015 aveva già dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 8 della legge n. 266 del 1991 e 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, rilevando che le disposizioni censurate riguardavano l’imposta di bollo e non il contributo unificato. Anche questa Corte aveva già ritenuto manifestamente infondate le censure relative all’art. 27-bis della Tariffa, nella parte in cui non estende alle Onlus l’esenzione dal contributo unificato, con la Sez. VI-V n. 14332 del 2018.

La Corte ha inoltre considerato incongruente il richiamo alla Convenzione di Aarhus, ratificata con la l. n. 108 del 2001, e alle fonti europee e convenzionali. L’accesso alla giustizia si concretizza attraverso l’ammissione al gratuito patrocinio, che l’art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 riconosce anche a enti e associazioni senza scopo di lucro; la parte vittoriosa ha comunque titolo per la ripetizione del contributo versato.

Essendo già state esaminate dalle Sezioni Unite tutte le questioni dedotte, non sussistevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato gli originari ricorsi della contribuente, con condanna alle spese di legittimità e compensazione di quelle di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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