Redditometro: onere probatorio del contribuente e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 242 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la determinazione operata con metodo sintetico sulla base degli indici del cd. redditometro integra una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova in ordine all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Il giudice tributario, accertata l’effettività fattuale degli indici esposti dall’Ufficio, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Resta a carico del contribuente l’onere della prova contraria, da offrire con idonea documentazione, della provenienza non reddituale delle somme e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non è sufficiente allegare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito di disponibilità economiche, richiedendosi la prova documentale di circostanze sintomatiche della loro destinazione a coprire le spese contestate. La censura che solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La contribuente riceveva due avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per gli anni di imposta 2005 e 2006, emessi ai sensi dell’art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. La rettifica muoveva dall’incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti: un’abitazione, un’autovettura e la proprietà di un terreno. L’Ufficio rideterminava il reddito in misura nettamente superiore a quello dichiarato, pari a zero.
La contribuente impugnava gli avvisi davanti alla C.t.p. di Varese, che rigettava i ricorsi riuniti. L’appello veniva respinto dalla C.t.r. della Lombardia, che confermava la pronuncia di prime cure. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non rappresenta l’Agenzia delle Entrate né i suoi uffici periferici. La nullità del ricorso proposto contro un soggetto privo di legittimazione ad causam è tuttavia sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ.
Nel merito, il motivo è inammissibile perché di natura prettamente meritale. Le censure, pur formalmente svolte ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., non prospettano violazioni astratte delle norme denunciate, ma violazioni in concreto che implicano l’esame degli elementi probatori e la rivisitazione della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ricostruisce il sistema dell’accertamento sintetico. L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, al quarto comma consente di presumere il reddito sulla base della valenza induttiva di elementi certi, al quinto comma considera le spese per incrementi patrimoniali, al sesto comma salva la prova contraria del contribuente. La disciplina del redditometro introduce dunque una presunzione legale relativa: al contribuente spetta dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
I confini della prova contraria sono stati precisati da un orientamento consolidato: non basta provare la mera disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo la dimostrazione documentale di circostanze sintomatiche della loro destinazione a coprire le spese contestate. La norma richiede la prova dell’entità di tali redditi e della durata del relativo possesso, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva.
Nella fattispecie, la C.t.r. ha correttamente applicato tali principi, rilevando l’inidoneità probatoria della dichiarazione di terzo e delle asserite vincite di gioco, per la loro genericità e mancanza di documentazione, nonché la non precisata fonte dei numerosi versamenti in contanti. La Corte rigetta infine la critica relativa a una presunta presunzione di legittimità dell’atto impositivo, ribadendo che rileva la disponibilità del bene indice di capacità contributiva e non il suo effettivo utilizzo.
Nota della Redazione
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