Onorari avvocato, competenza e prescrizione presuntiva: rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 3357 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere proposta con l’indicazione di tutti i fori concorrenti: per le persone fisiche, oltre ai fori speciali di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali stabiliti dall’art. 18 cod. proc. civ. In mancanza, la doglianza è tardiva. Il foro del consumatore ex art. 1469-bis, terzo comma, n. 19, cod. civ. — applicabile ratione temporis — configura competenza esclusiva e inderogabile, ma l’eccezione relativa va sollevata tempestivamente ex art. 38, primo comma, cod. proc. civ. Non integra il vizio di motivazione apparente la sentenza d’appello che esamini il quantum della pretesa creditoria. La doglianza sull’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione della prova.
Il Fatto
Un avvocato ottiene dal Tribunale di Messina la condanna della cliente al pagamento di una somma a saldo delle competenze professionali maturate per la difesa in otto giudizi. Proposto gravame dall’erede della debitrice, la Corte d’appello di Messina conferma la decisione di primo grado, disattendendo le doglianze su incompetenza territoriale, prescrizione presuntiva e rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme percepite dal professionista quale distrattario.
L’erede ricorre per cassazione con cinque motivi. Il professionista resiste con controricorso. La questione centrale attiene all’ammissibilità e alla tempestività delle eccezioni processuali e alla censurabilità dell’accertamento di fatto operato dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto sotto un duplice profilo. Quanto al foro del consumatore, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale esclusiva e inderogabile deve essere sollevata, ex art. 38, primo comma, cod. proc. civ., entro la prima udienza di trattazione, potendo altrimenti la Cassazione rilevare d’ufficio il consolidamento della competenza del giudice adito. Nel caso concreto la convenuta non aveva tempestivamente prospettato l’eccezione né provato la qualità di consumatrice.
Quanto all’incompetenza derogabile, la Corte ribadisce che l’eccezione deve indicare tutti i fori concorrenti. L’eccezione proposta in comparsa non prendeva posizione sul forum contractus facoltativo di cui all’art. 20 cod. proc. civ., risultando quindi tardiva perché formulata per la prima volta in appello. La statuizione di merito è conforme a diritto, ma va corretta nella parte in cui si fonda sul mero difetto di prova dei fatti costitutivi dell’eccezione.
Il secondo motivo è infondato. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie la sentenza d’appello tratta il profilo del quantum alle pagine 6 e 7, con motivazione chiara. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi: la parte non può riproporre in appello istanze istruttorie già disattese senza censurare le ragioni del rigetto.
Il quarto motivo è respinto: l’art. 2697 cod. civ. rileva solo quando l’onere probatorio sia attribuito a soggetto diverso, non quando il giudice ritenga provato il credito nell’esercizio del prudente apprezzamento. La censura sull’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi la violazione di una regola di valutazione. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il motivo d’appello, risultando l’apprezzamento sulle dichiarazioni della parte un accertamento di fatto incensurabile.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.