Notifica al portiere e raccomandata informativa semplice senza prova di consegna (Cass. civ. Sez. V n. 9999 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita mediante consegna al portiere, è sufficiente, ai fini del perfezionamento del procedimento, la consegna del plico raccomandato al portiere nel domicilio fiscale del destinatario, mentre la dimostrazione dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa non costituisce adempimento indispensabile, bastando la prova del suo invio. Il legislatore, nell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, fa riferimento alla sola raccomandata, senza richiedere l’avviso di ricevimento. La notificazione è inoltre suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., applicabile anche in materia tributaria.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava, unitamente a una persona fisica, l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativo a un atto notarile di cessione del diritto di superficie su terreni. L’Ufficio aveva rideterminato con metodo comparativo il valore dichiarato.

La CTP accoglieva i ricorsi rilevando il difetto di notifica dell’atto alla società e rideterminando il valore imponibile. La CTR confermava la nullità della notificazione alla società e disponeva un’ulteriore riduzione del valore. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la società contribuente non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente le censure, fondate sull’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., e le accoglie. Il giudice di appello aveva risolto in modo non corretto la questione della ritualità della notificazione dell’atto impositivo.

In mancanza di consegna al destinatario, è sufficiente la consegna del plico raccomandato al portiere, nel domicilio fiscale del contribuente, coincidente con la sede della società. La dimostrazione dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa non è adempimento indispensabile: basta la prova del suo invio, poiché essa costituisce una semplice ulteriore garanzia per impedire omissioni nella consegna effettiva dell’atto.

Il legislatore, nel disciplinare la notifica al destinatario dell’avviso di avvenuta notificazione a persona diversa, ha fatto riferimento letterale, nell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni e senza avviso di ricevimento. La procedura semplificata si giustifica per la ragionevole aspettativa che il consegnatario sia persona in contatto con il destinatario.

La prova della spedizione è stata fornita dall’Agenzia mediante il deposito dell’avviso di ricevimento compilato dall’agente postale e, per quanto occorra, della distinta di recapito per portalettere, deposito consentito anche in appello dall’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992.

La Corte richiama l’orientamento espresso da Cass. n. 1268 del 2016, da Cass. n. 6678 del 2017 e da Cass. n. 2377 del 2022, cui la decisione impugnata non si è allineata. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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