Prova delle operazioni inesistenti e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21497 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare la presenza di operazioni oggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa del fornitore (locali, mezzi, personale, utenze). Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate: tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici idonee, di per sé sole, a fondare il convincimento del giudice. È inoltre inammissibile, in sede di legittimità, la censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IVA per l’anno di imposta 2010, in quanto indebitamente detratta su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L’atto impositivo muoveva dalla verifica della Guardia di Finanza, confluita in un processo verbale di constatazione, a sua volta originata da indagini penali delegate dalla Procura presso il Tribunale — D.D.A. di Bari.

La verifica aveva rilevato che la società aveva registrato acquisti di mosto provenienti da imprese configuratesi come “cartiere” o “missing traders”, prive di struttura operativa e organizzativa, la cui attività consisteva esclusivamente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La CTP respingeva il ricorso; la CTR dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello. Nelle more, il Tribunale dichiarava il fallimento della società e il processo, interrotto, era riassunto dalla curatela fallimentare, che proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta entrambi i motivi. Con il primo, la ricorrente lamentava la violazione delle regole in tema di detrazione IVA e del riparto dell’onere della prova, nonché l’omessa valutazione della documentazione idonea a dimostrare l’operatività delle fornitrici. Il motivo non coglie nel segno: esso mira a una più appagante ricostruzione del merito.

I Supremi giudici ribadiscono che l’effettuazione di cessioni di beni nel periodo di riferimento non esclude che altre operazioni siano contrassegnate da fittizietà. Richiamando propri precedenti, la Corte conferma che l’onere probatorio relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione e può essere assolto con presunzioni semplici, mentre sul contribuente grava la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni, non sufficiente essendo la regolarità formale delle scritture o i pagamenti.

Il motivo si sgretola anche sotto il profilo dell’ammissibilità: è inammissibile la censura che attinga la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contrapponendovi una diversa interpretazione per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello. Il vizio non può consistere in un apprezzamento delle prove difforme da quello preteso dalla parte, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento.

Quanto al secondo motivo, deducente motivazione apparente, la Corte lo ritiene infondato: la sentenza impugnata lascia cogliere la propria ratio decidendi, coincidente con l’omessa prova, da parte del contribuente, di elementi utili a dimostrare di aver ignorato di essere coinvolto in operazioni fraudolente. Gli elementi indiziari, ove gravi, precisi e concordanti, sono idonei a fondare il convincimento del giudice, anche alla stregua dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto emittente la fattura fosse privo di idonea struttura organizzativa. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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