Visto di conformità infedele, competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 7798 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità o l’asseverazione infedeli sulla dichiarazione presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo dei soggetti che hanno apposto il visto spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza non è derogabile e l’atto compiuto in violazione di essa è illegittimo.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un Centro autorizzato di assistenza fiscale, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente.
All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio provinciale ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione del 30 per cento e gli interessi. Il professionista impugnò la cartella, deducendo il difetto di competenza dell’ufficio che aveva formato il ruolo e l’applicazione retroattiva della legge n. 26 del 2019. La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigettò gli appelli. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate; il professionista propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, per la sua attitudine a definire l’intera controversia.
Il motivo è fondato. Con riferimento alla medesima fattispecie, la Corte ricorda di avere già affermato che la responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997 — nella versione applicabile ratione temporis — ha funzione anche punitiva. La competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di chi ha rilasciato il visto infedele di una somma pari all’imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene quindi alla direzione regionale individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La regola è espressa dal comma 2 dello stesso art. 39 e non può essere derogata.
Il Collegio richiama l’orientamento espresso da Cass. n. 11660/2024 e dagli arresti conformi pronunciati tra le stesse parti (Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 14785/2024, Cass. n. 14779/2024, Cass. n. 14750/2024 e altre). Non ravvisando argomenti per discostarsene, vi dà ulteriore continuità.
Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito: l’atto impugnato in primo grado è nullo per l’incompetenza dell’ufficio che ha provveduto, con accoglimento del ricorso introduttivo del professionista. Restano assorbiti il ricorso principale erariale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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