Notifica telematica dell’appello tributario ammissibile anche dopo il primo grado cartaceo (Cass. civ. Sez. V n. 21496 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo pec dell’atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale è ammissibile anche se effettuata in data anteriore al 15 dicembre 2017, termine fissato dall’art. 2, lett. b), del d.m. 15 dicembre 2016 per l’estensione delle specifiche tecniche recate dal d.m. 4 agosto 2015 alle Commissioni tributarie del Lazio. L’art. 16, comma 2, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è norma di interpretazione autentica dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo previgente: le parti possono utilizzare in ogni grado del giudizio la modalità telematica, indipendentemente da quella prescelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado con modalità analogiche. Tale disposizione non incide sulla data di inizio del periodo dal quale le parti sono legittimate alla notifica telematica. La declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sull’inesistenza della notifica telematica è pertanto illegittima.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di immobili compresi in un centro commerciale sottoposti a rettifica di classamento catastale con costituzione di nuova unità immobiliare mediante graffatura dei mappali e attribuzione della categoria D/8, impugnava l’avviso di accertamento catastale davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza n. 2588/31/2017.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello notificandolo per via telematica l’8 maggio 2017. La Commissione tributaria regionale per il Lazio, con sentenza del 9 marzo 2018, n. 1534/09/2018, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica telematica, sul presupposto che il ricorso originario fosse stato notificato con modalità tradizionali prima dell’entrata in vigore della disciplina del processo telematico. L’Agenzia ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 156/2015, nonché del d.m. n. 163/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il giudice di appello aveva ritenuto che, in base al principio di facoltatività del processo tributario telematico, la scelta della modalità di notifica spettasse al contribuente al momento di instaurare il contenzioso e dovesse essere mantenuta anche nel gravame. La notifica telematica dell’appello, in quanto difforme dalle modalità del primo grado, era stata perciò qualificata come inesistente.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la notifica a mezzo pec dell’atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale per il Lazio è ammissibile anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall’art. 2, lett. b), del d.m. 15 dicembre 2016, che ha esteso a dette Commissioni le disposizioni del d.m. 4 agosto 2015. Alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119/2018, è consentito alle parti utilizzare in ogni grado del giudizio le modalità previste dal d.m. n. 163/2013, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado con modalità analogiche (Cass., Sez. Trib., n. 37371 del 2022; Cass., Sez. Trib., n. 31722 del 2024).
La Corte precisa che l’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, vigente ratione temporis, subordinava la notifica telematica alle disposizioni del d.m. n. 163/2013 e dei successivi decreti attuativi. Per le Commissioni tributarie del Lazio, l’estensione delle specifiche tecniche è intervenuta solo con il d.m. 15 dicembre 2016. Il ricorso originario e l’appello risultano notificati prima del 15 dicembre 2017, con conseguente inapplicabilità al caso di specie della facoltatività prevista dalla norma ratione temporis.
La successiva novella dell’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del d.l. n. 119/2018, che ha reso obbligatoria la modalità telematica, non si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato prima del 10 luglio 2019, come conferma il comma 5 del medesimo art. 16. La previsione intertemporale del comma 2 opera invece sul piano interpretativo della normativa previgente e non incide sulla data di inizio del periodo di legittimazione alla notifica telematica. Nel caso concreto, la notifica dell’appello a mezzo pec dell’8 maggio 2017 era dunque rituale, essendo irrilevanti le diverse modalità di notifica del ricorso introduttivo. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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