Compensazione delle spese solo con gravi ed eccezionali ragioni esplicitate (Cass. civ. Sez. V n. 21495 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di compensare le spese di lite non sono più limitate, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, alle ipotesi tipizzate di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Il giudice è tuttavia tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione la presenza di tali ragioni, con giudizio censurabile in sede di legittimità. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non correla automaticamente la condanna alle spese alla regola della soccombenza virtuale, ma non esonera il giudice dal valutare ed esplicitare le ragioni della compensazione, anche in rapporto al contegno processuale delle parti ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ. L’omessa specificazione di tali ragioni integra violazione di legge.

Il Fatto

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e la sottostante cartella esattoriale per crediti di natura tributaria. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, riconosceva la prescrizione e condannava la riscossione al pagamento delle spese legali, distratte in favore del procuratore antistatario. La decisione passava in giudicato per decorso del termine di impugnazione.

Il procuratore antistatario notificava atto di diffida e messa in mora, quindi proponeva ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo relativo alle spese. In prossimità dell’udienza la riscossione comunicava di aver eseguito il pagamento. Il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese del giudizio di ottemperanza. Avverso tale capo il difensore ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione della motivazione richiesta a sostegno della compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente deduceva la mancata articolazione delle ragioni poste a base della compensazione e la conseguente deroga al principio di soccombenza, con violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo modificato dalla legge n. 156/2015.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consentiva, in caso di soccombenza totale, di compensare le spese anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate. Gli effetti della pronuncia retroagiscono al momento di introduzione della norma, cosicché la valutazione della fondatezza del ricorso va compiuta con riferimento alla situazione normativa determinata dalla declaratoria di incostituzionalità.

La clausola delle gravi ed eccezionali ragioni è norma elastica, da specificare in via interpretativa dal giudice del merito con giudizio censurabile in sede di legittimità. Dopo la pronuncia del Giudice delle leggi tali ragioni non sono più limitate ai casi tipizzati. Il giudice è pertanto tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione la loro presenza.

Nel caso concreto la sentenza impugnata non esplicita le ragioni della compensazione. Non rileva il potere discrezionale del giudicante, poiché alla cessazione della materia del contendere non consegue necessariamente la condanna secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora il riconoscimento consegua a un contegno processuale conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ.. Il giudice deve comunque valutare ed esplicitare le relative ragioni.

La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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