Detrazione risparmio energetico: comodato fittizio e prova contraria dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 19137 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di riqualificazione energetica, la sussistenza di un contratto di comodato integra, quale titolo idoneo alla detrazione, anche la prova della detenzione dell’immobile oggetto degli interventi, a nulla rilevando che il contribuente sia o meno anagraficamente residente nello stesso. Resta salva, tuttavia, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare tale situazione e di fornire la prova contraria di una situazione oggettiva concreta difforme da quella riconducibile alla fonte negoziale, allegando la natura meramente fittizia del comodato. In tal caso il giudice di merito può desumere l’insussistenza dei presupposti soggettivi dell’agevolazione da indizi gravi, precisi e concordanti, e la relativa valutazione è insindacabile in sede di legittimità. Il motivo che, sotto veste di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per l’anno di imposta 2011, recante una pretesa di oltre undicimila euro per il recupero a tassazione delle detrazioni operate per spese di risparmio energetico, a esito del controllo effettuato ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600/1973. Egli deduceva di avere eseguito, in qualità di comodatario di parte di un immobile ad uso abitativo, unitamente agli altri detentori o possessori, opere di ristrutturazione e risanamento, portando in detrazione la quota del 55% degli importi pagati.

L’Amministrazione finanziaria eccepiva la carenza del presupposto soggettivo, per non avere il ricorrente mai detenuto l’immobile, e del presupposto oggettivo, per essere le fatture intestate ad altro soggetto. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi; l’Amministrazione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 riconosce la detrazione del 55% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sul piano soggettivo, il decreto ministeriale attuativo riconosce il beneficio ai soggetti che sostengono le spese su edifici o unità immobiliari posseduti o detenuti, a nulla rilevando la residenza anagrafica nel medesimo immobile.

La stessa prassi amministrativa individua nel comodato la fonte della legittimazione all’agevolazione. Da ciò la Corte trae la conferma dell’orientamento secondo cui il comodatario non è tenuto a dimostrare un concreto potere di fatto sul bene, perché la sussistenza del comodato integra, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova di quest’ultima.

Tale regola non è però assoluta. Resta salva la possibilità dell’Ufficio di contestare la situazione e di allegare una situazione oggettiva concreta difforme da quella riconducibile alla fonte negoziale, in ipotesi configurabile quando si accerti la natura meramente fittizia del comodato.

Nel caso esaminato, la Commissione tributaria regionale non ha affatto negato che il comodato costituisca titolo idoneo. Essa ha invece ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito la prova contraria di una situazione difforme, desunta da indizi gravi, precisi e concordanti: la residenza altrove del contribuente, l’occupazione di fatto dell’immobile da parte del proprietario e dell’usufruttuaria, le vicende negoziali intercorse tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010. Da qui l’infondatezza dei primi, terzi e sesti motivi, che contestavano il presupposto soggettivo.

I motivi sono inoltre inammissibili nella parte in cui, pur deducendo violazione di legge, mirano a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, preclusa nel giudizio di legittimità. Infondati sono anche i motivi sulla dedotta motivazione apparente: dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza l’iter logico seguito, con indicazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e delle ragioni della loro decisività. Il quarto motivo, sull’omesso esame dell’oggetto del comodato, è inammissibile, perché la circostanza è stata espressamente presa in considerazione dalla Commissione.

Infine, l’infondatezza dei primi sei motivi, espressione di autonoma ratio decidendi, comporta l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi dal settimo al decimo: quando una sentenza si fondi su più ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerla, è necessario che tutte siano censurate e che tutte le censure siano accolte perché il ricorso possa essere accolto. Il ricorso è quindi rigettato, con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *