Contraddittorio endoprocedimentale solo per tributi armonizzati e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 17032 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi non armonizzati, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui tale obbligo sia specificamente sancito dalla legge. Per i tributi armonizzati, invece, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente alleghi in giudizio le ragioni che avrebbe potuto far valere e la sua opposizione non sia meramente pretestuosa (c.d. “prova di resistenza”). È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che non renda percepibile l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, non consentendo il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio.
Il Fatto
A seguito di un accertamento condotto “a tavolino” nei confronti di un libero professionista, l’amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento per maggiori redditi professionali ai fini IVA, IRAP e IRPEF. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente, annullando l’atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per la presunta infondatezza della pretesa erariale. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 6 e 12 della legge n. 212/2000 e il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, prima dell’introduzione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000 (ad opera del d.lgs. n. 219/2023, applicabile solo dal 18 gennaio 2024), non esisteva nell’ordinamento tributario un principio immanente che imponesse il contraddittorio precedente alla notifica dell’atto impositivo. Tale obbligo era previsto dal comma 7 dell’art. 12 dello Statuto del contribuente solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, ipotesi non ricorrente nell’accertamento a tavolino. Facendo proprie le conclusioni delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la Corte ha precisato che, per i tributi non armonizzati come IRAP e IRPEF, l’amministrazione non è tenuta ad attivare il contraddittorio, non essendovi un obbligo normativo specifico.
Con riferimento all’IVA, tributo armonizzato, la Corte ha invece confermato l’esistenza di un generale obbligo di contraddittorio, fondato sull’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, salvo che il contribuente non dimostri in giudizio quali ragioni avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie, l’onere non era stato assolto, poiché il contribuente aveva lamentato esclusivamente il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha accolto la censura di error in procedendo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente. La sentenza, pur essendo graficamente esistente, non consentiva di comprendere il ragionamento logico che aveva portato i giudici d’appello a ritenere infondata la pretesa erariale. In particolare, l’affermazione secondo cui il contribuente si sarebbe conformato alle direttive del proprio ordine professionale si risolveva in una mera petizione di principio, inidonea ad attestare la congruità dei compensi dichiarati rispetto ai parametri adottati dall’ufficio.
In definitiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, assorbendo i restanti motivi di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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