Il concordato preventivo non preclude l’accertamento in assenza di transazione fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16393 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’apertura del concordato preventivo non è ostativa all’accertamento del credito tributario mediante avviso di accertamento, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale. La procedura concorsuale non può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione tributaria. In assenza di una transazione fiscale intervenuta nelle forme di cui all’art. 182-ter, comma 3, l. fall. (ratione temporis vigente), non può configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributario suscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2012, con il quale, a seguito della constatazione di violazioni, l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato in aumento l’IRES, l’IRAP e l’IVA, contestando l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA. Sia la CTP di Caltanissetta sia la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia avevano rigettato le doglianze del contribuente.
Il giudice d’appello aveva in particolare affermato che l’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo non precludesse l’emissione dell’avviso di accertamento, in mancanza di una transazione fiscale, nella specie non intervenuta. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la violazione degli artt. 160 ss. l. fall. (ratione temporis vigente), in combinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art. 10 della legge n. 212/2000, sostenendo l’illegittimità dell’accertamento intrapreso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. e dopo l’approvazione del piano concordatario da parte dei creditori.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’apertura di un concordato preventivo non è ostativa all’accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, a condizione che i presupposti impositivi e le violazioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale. Ha inoltre precisato che la procedura concorsuale non può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione tributaria, richiamando il precedente di cui a Cass. n. 24880/2020.
La Corte ha poi rilevato che, dalla sentenza di secondo grado — non censurata sul punto in sede di legittimità — risultava che, al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, non era intervenuta alcuna transazione fiscale e che non constava che l’Ufficio finanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cui all’art. 182-ter, comma 3, l. fall. (ratione temporis vigente). Ne consegue che non poteva configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributario suscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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