Prova presuntiva e giudizio unitario sugli indizi nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 25426 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fittizietà del fornitore deve provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario della sua inserzione in una evasione d’imposta. Il giudice tributario non può valutare gli elementi indiziari in modo parcellizzato, dovendo accertare se essi, singolarmente sforniti di valenza, non l’acquisiscano nella loro sintesi, in un rapporto di vicendevole completamento. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste non spiega efficacia di giudicato nel processo tributario e va esaminata nell’ambito specifico in cui è destinata a operare. È esclusa, ratione temporis, l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 alla sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato.
Il Fatto
Una verifica della Guardia di Finanza, condotta nei confronti di un gruppo di società immobiliari attive nel ferrarese, faceva emergere l’annotazione di fatture per acquisti di materiali edili riferiti a un fornitore, a sua volta rivelatosi collegato a soggetti risultati mere “cartiere”. L’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente quattro avvisi di accertamento per gli anni 2003-2006, contestando l’indebita deduzione di costi e la detrazione di IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
Dopo l’accoglimento dei ricorsi in primo grado, la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio; la Cassazione, con una precedente ordinanza di rinvio, cassava la decisione per vizi di motivazione e di applicazione delle regole probatorie. Il giudice del rinvio annullava gli avvisi e l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del primo motivo: il ricorso è autosufficiente e non investe il merito, ma la violazione delle regole di formazione del giudizio sulla prova presuntiva.
Il primo motivo è fondato. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva e con elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità né la mancanza di benefici (sul punto richiamata Sez. 5 n. 9851 del 20.04.2018).
Il giudice del rinvio, pur avendo premesso che dagli atti non emergeva la conoscenza del carattere fittizio del fornitore, ha poi preteso la prova della “conoscenza della provenienza in nero” del materiale, contraddicendosi e violando il principio richiamato. Ha inoltre isolato singoli indizi, tra cui la coincidenza tra fatture di acquisto e di vendita e il ritrovamento di matrici di assegni, senza valutarne la portata complessiva, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro (richiamata Cass. n. 5374 del 02.03.2017). La valutazione della sentenza penale di assoluzione è stata parimenti condotta in modo avulso dagli altri elementi, disattendendo il principio per cui essa non ha efficacia di giudicato automatica e può essere fonte di prova da verificare nello specifico ambito operativo (richiamate Cass. n. 10578 del 22.05.2015 e Cass. n. 5720 del 2007).
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti; la sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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