Indizi atomisticamente irrilevanti devono essere valutati complessivamente nella prova presuntiva di operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 8629 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, onere non assolto con l’esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture contabili. La sentenza che escluda la rilevanza probatoria dei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza verificare se, considerati nel loro complesso, possano assumere valenza probatoria, è censurabile per violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento con cui contestava maggiori IRES, IRAP ed IVA per l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse negli anni d’imposta 2014 e 2015 da una società fornitrice per il noleggio e la vendita di macchinari per l’edilizia. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ritenendo non dimostrata la natura fittizia delle operazioni.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Amministrazione, confermando che non fosse provata l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la motivazione apparente e la violazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio e di prova presuntiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dapprima escluso il vizio di motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento per cui tale vizio, comportante la nullità della sentenza, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La sentenza impugnata, pur senza esaminare tutti gli elementi posti dall’Amministrazione, indicava comunque le ragioni del proprio convincimento.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che, in materia di IVA, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni. Inoltre, la violazione dell’art. 2729 c.c. è prospettabile quando il giudice fondi la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la critica si concreti in una diversa ricostruzione fattuale.
In particolare, può essere censurata per violazione di legge la sentenza in cui il giudice si sia limitato a escludere la rilevanza dei singoli elementi indiziari, valutandoli atomisticamente, senza verificarne la valenza probatoria complessiva. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva considerato solo due indizi, escludendone la rilevanza, senza esaminare gli altri elementi né singolarmente né congiuntamente.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione della prova presuntiva alla luce dei principi indicati. Il primo motivo è stato rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.