Prova della notifica a mezzo posta: necessaria la produzione della C.A.D. (Cass. civ. Sez. 5 n. 6294 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale universale, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. Tale principio, fondato su un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8, secondo comma, l. n. 890/1982, comporta che, in mancanza della produzione della C.A.D., la notificazione dell’atto impositivo deve ritenersi non avvenuta.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, relativa a un presupposto avviso di accertamento di cui negava di aver avuto notificazione. L’Agenzia delle entrate replicava depositando documentazione attestante l’avvenuta notifica tramite messo a mezzo posta con la procedura del cosiddetto “relativamente irreperibile”, senza tuttavia produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito (C.A.D.).

Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza di primo grado, ritenendo presuntivamente provati gli adempimenti notificatori non documentati e, quindi, operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre.

Con tale motivo, il ricorrente censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 8, secondo comma, l. n. 890/1982, nella parte in cui aveva ritenuto validamente notificato l’avviso di accertamento, pur in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito dell’atto non recapitato per assenza del destinatario. La Corte ha ritenuto il motivo fondato ed assorbente, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, successivamente confermato dalla giurisprudenza successiva, secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. La semplice prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente. Nel caso di specie, essendo assodato che tale avviso di ricevimento non era stato prodotto in giudizio, neppure nel corso del secondo grado, la notificazione dell’avviso di accertamento doveva ritenersi non avvenuta.

Gli ulteriori motivi di ricorso, concernenti violazioni della l. n. 890/1982, della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., nonché profili di illogicità della motivazione, sono stati assorbiti dall’accoglimento del terzo. In conclusione, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità in ragione del momento del formarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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