Cessione d’azienda e trasferimento automatico del contratto di fornitura; è necessaria una pattuizione contraria espressa (Cass. civ. Sez. 5 n. 18349 del 07.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, l’art. 2558 cod. civ. prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica “ipso iure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive che non abbiano carattere personale, ineriscano all’esercizio dell’azienda e non siano ancora esauriti. Tale regola, che determina una vera e propria successione ex lege del cessionario, si applica anche ai “contratti d’impresa”, ossia a quelli stipulati per l’esercizio dell’impresa, come i contratti di fornitura. Per derogare alla regola generale è necessario provare il carattere personale del rapporto ovvero l’esistenza di un patto contrario, che deve risultare dal tenore complessivo della scrittura negoziale ma che richiede pur sempre una deroga espressamente pattuita.
Il Fatto
La società contribuente, avente causa di una società poi incorporata, aveva impugnato un atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto la cessione di un contratto di fornitura di sabbia – intervenuta in occasione del conferimento di un ramo d’azienda – assoggettabile ad IVA con aliquota ordinaria, qualificandola come cessione di contratto. La contribuente sosteneva invece che l’operazione, essendo avvenuta unitamente al trasferimento dell’azienda, rientrasse nell’ambito dell’art. 2558 cod. civ., con conseguente non imponibilità ai fini IVA, trattandosi di cessione di credito.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, riformando la decisione, ravvisava nell’operazione una cessione di contratto, rilevando che l’art. 2558 cod. civ. fa salva la diversa volontà delle parti e che oggetto della cessione era il diritto a prelevare un quantitativo di materiale e non un credito commerciale già maturato. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dall’Amministrazione, chiarendo che, sebbene il ricorrente non indica la specifica ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., è evidente la volontà di denunciare una violazione di legge sostanziale.
Nel merito, la Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che l’art. 2558 cod. civ. disciplina una cessione automatica dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non ancora esauriti, che ineriscano all’esercizio dell’azienda. Tale regola si applica anche ai contratti d’impresa, come quelli che regolano i rapporti con i fornitori, nei quali si verifica una successione ex lege in capo al cessionario.
La Corte ha quindi precisato che, per derogare a tale regola, occorre provare il carattere personale del rapporto o l’esistenza di un patto contrario, che deve risultare dal tenore complessivo della scrittura negoziale, ma che richiede pur sempre una deroga espressamente pattuita.
Nel caso di specie, la CTR aveva affermato l’esistenza di una tale pattuizione contraria, ma non aveva considerato il contenuto dell’atto di trasferimento d’azienda e del relativo allegato B, dai quali, secondo la prospettazione della ricorrente, non solo non emergerebbe la volontà di escludere il trasferimento, ma risulterebbe anzi l’espressa previsione della cessione del contratto unitamente all’azienda. Tale omissione è stata ritenuta decisiva, in quanto la circostanza trascurata non riguardava l’interpretazione di un documento, ma l’esistenza di pattuizioni contrattuali rilevanti per valutare la volontà delle parti.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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