Responsabilità del socio di società estinta accertata con avviso notificato al socio (Cass. civ. Sez. V n. 30190 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del socio per i debiti di imposta della società cancellata dal registro delle imprese, la responsabilità prevista dall’art. 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere accertata mediante un avviso di accertamento specificamente notificato al socio, con possibilità di impugnazione secondo le regole generali. Non è sufficiente la notificazione di un’intimazione di pagamento che richiami un avviso di accertamento emesso e notificato alla sola società e che non contempli la responsabilità del socio. La cancellazione della società, pur a effetto costitutivo immediato, non estingue le obbligazioni sociali in danno dei creditori; nel sistema tributario la posizione del socio è però disciplinata dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che fa salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Il Fatto

Il contribuente riceveva un’intimazione di pagamento per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2007. L’atto faceva seguito ad altra intimazione e a un avviso di accertamento notificato al medesimo in qualità di socio di una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese.

Il contribuente impugnava l’intimazione davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, rilevando che la cancellazione della società non comportava l’estinzione della debitoria fiscale, recuperabile nel quinquennio successivo per effetto delle modifiche all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, e che l’atto impugnato era stato preceduto da altra intimazione regolarmente notificata. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il quinto motivo, ritenuto fondato e costituente la ragione più liquida, con conseguente assorbimento degli altri. Il motivo censura la violazione dell’art. 36, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, per non avere la Commissione regionale rilevato che l’Amministrazione finanziaria non aveva notificato al socio alcun atto esplicativo delle ragioni della responsabilità gestoria ascrittagli.

La questione della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è ricostruita alla luce delle Sezioni Unite n. 3625 del 12.02.2025. La cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato, ma non comporta l’estinzione delle obbligazioni sociali in danno dei creditori; gli ex soci rispondono quali successori, entro i limiti dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale. Sul piano processuale, la cancellazione emersa in corso di giudizio integra una causa di interruzione del processo ex artt. 299 ss. cod. proc. civ., trovando applicazione l’art. 110 cod. proc. civ. e non l’art. 111 cod. proc. civ.

Le Sezioni unite hanno inoltre qualificato la percezione di somme di liquidazione come condizione dell’azione inerente all’interesse ad agire, e non alla legittimazione passiva, ponendo sul creditore sociale l’onere di provare la veste di ex socio e il presupposto dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. L’ex socio è successore per il solo fatto di essere tale, non perché abbia ricevuto quote di liquidazione.

Il sistema così delineato non è però integralmente trasponibile nell’accertamento della responsabilità per debiti di imposta. La Corte distingue, nell’ambito dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, la responsabilità di liquidatori e amministratori — qualificata come responsabilità ex lege, risarcitoria e illimitata per fatto proprio, con la conseguenza che il processo tributario non prosegue nei loro confronti — dalla responsabilità dei soci di cui al terzo comma. Questa, pur non essendo né una responsabilità ex lege per inadempimento né una responsabilità successoria ex art. 2495 cod. civ., genera in capo al socio l’obbligo di pagamento di un debito della società sul solo presupposto obiettivo, e nei limiti, della percezione di attività sociali in fase di liquidazione o nelle due annualità antecedenti.

Poiché la stessa norma fa salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile, in entrambi i casi in cui il socio sia richiesto del pagamento delle imposte già gravanti sulla società cessata è necessaria la notificazione nei suoi confronti di un avviso di accertamento, impugnabile ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso di specie l’Amministrazione si era limitata a notificare un’intimazione che richiamava un avviso di accertamento notificato alla sola società, senza contemplare la responsabilità del socio. La sentenza impugnata, riconoscendo implicitamente tale responsabilità, si pone in contrasto con i principi richiamati. Il ricorso è pertanto accolto nel quinto motivo, con assorbimento degli altri e decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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