Annullata la variante al PUC per pretermesso confronto con la Provincia (TAR Campania n. 1022 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione della variante al piano urbanistico comunale disciplinato dal Regolamento della Regione Campania n. 5/2011, il parere di coerenza della Provincia non è parificabile alle osservazioni degli altri soggetti, pubblici o privati, e la sua richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali è tempestiva quando interviene entro il termine decorrente dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati. La sua illegittima declaratoria di tardività integra un vizio istruttorio che rende illegittimi la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi e la delibera consiliare di approvazione. La violazione delle regole dell’istruttoria procedimentale impedisce alle amministrazioni di esercitare i propri poteri e impone, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cpa, l’assorbimento delle censure sostanziali, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
La Provincia ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con cui un Comune ha approvato la variante al Piano Urbanistico Comunale, unitamente alla prodromica determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. Nel corso del procedimento, avviato con l’indizione della conferenza, la Provincia aveva trasmesso una nota contenente un parere parzialmente negativo, con rilievi di distonia rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e richiesta di integrazioni documentali, poi ribaditi con decreto presidenziale recante la dichiarazione di non coerenza strategica.
Il Comune, ritenuta tardiva quella nota, aveva concluso la conferenza con esito positivo e approvato la variante. Da qui il ricorso principale della Provincia, cui il Comune ha replicato sostenendo la natura obbligatoria ma non vincolante del parere e la qualificazione della conferenza come decisoria e asincrona, con termine perentorio di quindici giorni per le integrazioni. Nell’imminenza della camera di consiglio il Comune ha proposto ricorso incidentale avverso le note provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento del procedimento di approvazione del PUC, regolato dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 del Regolamento regionale n. 5/2011, che per le varianti richiama lo schema dell’approvazione del piano con dimezzamento dei termini da sessanta a trenta giorni. In tale assetto, la partecipazione della Provincia non è parificabile all’espressione di pareri o osservazioni degli altri soggetti coinvolti.
Quanto alla tempestività, la nota provinciale risulta trasmessa entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto di avvio della conferenza: l’art. 3, comma 4 fa decorrere il termine dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, sicché la completezza documentale ne costituisce il presupposto operativo. La richiesta di integrazioni avanzata dalla Provincia, sul presupposto di atti incompleti o non leggibili, avrebbe dovuto indurre il Comune a una ben diversa accuratezza istruttoria.
Il modulo procedimentale concretamente adottato è quello della conferenza di pianificazione di cui all’art. 7, comma 4, integrato con la disciplina degli artt. 3, comma 4. Il Comune aveva convocato una riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, rendendo irrilevante la qualificazione come semplificata e asincrona contenuta nell’oggetto della determinazione impugnata. Ne segue che i rilievi provinciali sarebbero stati tempestivi anche seguendo la sola disciplina nazionale degli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990.
Accolta la censura, resta svalutata l’obiezione sulla natura non vincolante del parere: è sufficiente che le determinazioni comunali siano state emesse pregiudicando l’indefettibile confronto sulle osservazioni provinciali. Il Comune, anziché sollecitare il contraddittorio, si è determinato unilateralmente. Il difetto istruttorio assorbe il merito delle singole obiezioni, in applicazione dell’art. 34, comma 2, cpa.
Il vulnus istruttorio travolge anche il deliberato consiliare, che non ha tenuto conto delle osservazioni provinciali, impropriamente valutate tamquam non esset. Il ricorso incidentale, fondato sull’unico presupposto della tardività del parere, è infondato e va respinto. Spese compensate per la complessità del contenzioso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.