Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata su richiesta del ricorrente (TAR Abruzzo n. 261 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In assenza di repliche o di diverse richieste delle altre parti, il giudice non può decidere la controversia nel merito, in omaggio al principio dispositivo, imponendosi una declaratoria conforme alla richiesta.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione Abruzzo aveva approvato la graduatoria finale e disposto la nomina dei vincitori del concorso pubblico per la copertura di dieci posti di categoria D, profilo “Specialista del mercato del lavoro”. Il ricorso era stato proposto avverso l’atto di approvazione e i relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale dell’ente e sul BURA.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava una dichiarazione in data 12.3.2026 con la quale rappresentava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che fosse dichiarata l’improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, in assenza di repliche o diverse richieste delle parti resistenti, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse dell’assistito alla decisione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. A fondamento di tale conclusione è posto il principio dispositivo, che impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito quando la parte non intenda più coltivare la controversia.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., rilevando la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese, come richiesto dalla stessa ricorrente e non contestato dalle parti costituite.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la sopravvenuta carenza di interesse, manifestata dalla parte ricorrente, determina l’impossibilità per il giudice di conoscere il merito della controversia, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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