Amministrazione di sostegno limitata agli atti straordinari per la beneficiaria fragile e isolata (Trib. Lecce 1 aprile 2026)

Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, ordinanza nel procedimento n. 4583/2025 V.G. — Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore, Relatore dott.ssa Manuela Pellerino

Il principio

La sordità, considerata isolatamente, non giustifica l’amministrazione di sostegno; la misura può tuttavia essere confermata quando alla difficoltà comunicativa si accompagnino isolamento sociale, fragilità affettiva e cognitiva, suggestionabilità e concreti rischi patrimoniali. In applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, l’intervento dell’amministratore deve essere circoscritto agli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, lasciando alla beneficiaria piena autonomia per gli altri atti.

Il fatto

Il Pubblico Ministero aveva chiesto la nomina urgente di un amministratore di sostegno per una persona in condizione di profonda fragilità. Dopo la nomina provvisoria, l’ascolto della beneficiaria e una consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice tutelare aveva aperto stabilmente la misura. La beneficiaria reclamava il decreto, lamentando sia la lesione del diritto di difesa, per il mancato accesso agli atti di un procedimento penale ancora coperti dal segreto investigativo, sia l’apparenza della motivazione, e chiedeva la revoca dell’amministrazione.

La motivazione

Il Collegio esclude anzitutto la violazione del diritto di difesa: il decreto impugnato si fondava esclusivamente sull’ascolto della beneficiaria e sulla CTU, senza utilizzare gli atti penali non ostensibili, il cui segreto non poteva essere violato ai sensi dell’art. 329 c.p.p. La motivazione non era apparente, perché richiamava espressamente le conclusioni della consulente circa l’idoneità di una protezione limitata alla sfera economico-patrimoniale.

La CTU aveva riscontrato debolezza caratteriale, fragilità affettiva e cognitiva, significativa vulnerabilità relazionale e assenza di una rete familiare di supporto. La beneficiaria appariva suggestionabile, facilmente influenzabile e incapace di mantenere un giudizio critico stabile nelle situazioni complesse. La gestione economica risultava inoltre incoerente con le sue possibilità e condizionata da terzi potenzialmente interessati.

Il Tribunale precisa che la sordità, da sola, non legittimerebbe la misura. Sono invece decisivi l’isolamento sociale, la fragilità accertata e i comportamenti economicamente rischiosi: il progetto di lasciare immobili di proprietà nella disponibilità di conoscenti, il pagamento protratto di un debito di gioco del fratello e la presenza di finanziamenti dei quali la beneficiaria non ricordava la finalità. Pur in presenza del suo dissenso, la protezione è quindi necessaria, ma va modellata sulle esigenze concrete: assistenza negli atti di straordinaria amministrazione, compresa l’assunzione di debiti per più mensilità, e monitoraggio mensile della gestione ordinaria.

Implicazioni pratiche

La decisione mostra che l’amministrazione di sostegno deve essere costruita in modo selettivo. La condizione personale non basta in astratto: occorrono elementi concreti di vulnerabilità e di esposizione a pregiudizi. Quando il rischio riguarda soprattutto il patrimonio, la protezione può concentrarsi sugli atti straordinari e sul controllo periodico, senza sostituire la beneficiaria nella gestione quotidiana. Il dissenso dell’interessata deve essere considerato, ma non impedisce la misura se gli accertamenti dimostrano la necessità di una tutela proporzionata.

Provvedimento integrale:

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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