L’omessa produzione della relata di notifica rende improcedibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16950 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, nel termine stabilito dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non deposita la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. La dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, quale manifestazione di autoresponsabilità, non può essere seguita dal recupero dell’omissione tramite la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito.

Il Fatto

Un avvocato, che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei propri compensi. Rigettata l’opposizione, la Corte di cassazione, con sentenza del 2022, dichiarava inammissibile il motivo relativo alla quantificazione dei compensi per la fase istruttoria, accogliendo invece il ricorso per la fase introduttiva e disponendo il rinvio al Tribunale.

Il giudice del rinvio, con ordinanza del 18.03.2024, quantificava parzialmente i compensi, ritenendo insindacabili le liquidazioni non oggetto di rinvio e disponendo una compensazione “sostanziale complessiva” delle spese dei giudizi di rinvio e di legittimità, con liquidazione al 50% delle competenze. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, deducendo tre motivi; l’Avvocatura dello Stato resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso, in quanto dagli atti emergeva la improcedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva dichiarato in ricorso che l’ordinanza impugnata era stata notificata il 19.03.2024, ma non aveva prodotto la relata di notifica né le copie dei messaggi di spedizione e ricezione, trattandosi di notifica a mezzo PEC.

Secondo il consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso impegna la parte, in quanto manifestazione di autoresponsabilità, a depositare nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica. Tale omissione non è sanabile con la successiva produzione, che risulterebbe tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante inserimento nella busta telematica del messaggio PEC in formato .eml o .msg.

La Corte ha precisato che il deposito della mera copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione determina il difetto di procedibilità, rilevabile d’ufficio, salvo che la documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. La sanzione trova la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, il comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo per cassazione.

La Corte ha poi escluso l’applicabilità della c.d. prova di resistenza, richiamata dalla giurisprudenza per ritenere procedibile il ricorso quando la notifica si è perfezionata entro il termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, in quanto, nel caso di specie, il termine era già decorso: l’ordinanza era stata pubblicata il 18.03.2024 e la notifica del ricorso era avvenuta il 20.05.2024, oltre il termine di sessanta giorni.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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