Nullità antitrust della fideiussione: l’opposizione all’esecuzione in appello va sospesa, non riunita (Cass. civ. Sez. III n. 3661 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all’accertamento dell’insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell’invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. “superdistrettuale”, avente ad oggetto l’accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all’art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all’esecuzione (che avrebbe subito l’attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell’altro processo con sentenza passata in giudicato. (Rv. 677809-01)
Il Fatto
Una società in nome collettivo aveva rapporti di conto corrente e di apertura di credito con una banca, garantiti da fideiussioni omnibus rilasciate nel 2002 da familiari dei soci, tra cui il ricorrente. Nel 2012 la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società, poi fallita, e i fideiussori; l’opposizione era stata abbandonata e il decreto era divenuto definitivo. Nel 2019 la cessionaria dei crediti aveva avviato esecuzioni immobiliari.
Gli esecutati avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale di Belluno, deducendo, quali consumatori, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Il ricorrente aveva inoltre chiesto alla Sezione imprese del Tribunale di Venezia di dichiarare la nullità della propria fideiussione; dopo la declaratoria di incompetenza, la causa era stata riassunta davanti alla Sezione imprese di Milano. Intanto il Tribunale di Belluno aveva rigettato l’opposizione nel 2023, con appello pendente davanti alla Corte d’appello di Venezia. Il Tribunale di Milano nel 2025 aveva dichiarato la litispendenza con la causa bellunese e cancellato la causa dal ruolo. Contro tale ordinanza il fideiussore ha proposto regolamento di competenza; il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione cassa l’ordinanza per ragioni in gran parte diverse da quelle del ricorrente, rilevabili d’ufficio in sede di regolamento. L’opposizione proposta a Belluno non conteneva un cumulo di domande ma un’unica domanda di accertamento dell’insussistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, fondata sulla previa invalidità delle fideiussioni, che nella prospettazione degli opponenti era deducibile nonostante il decreto ingiuntivo definitivo, in ragione della giurisprudenza unionale sull’infirmitas del giudicato monitorio verso il consumatore. Tale opposizione, quanto alla fase di merito, rientrava già di per sé nella competenza della Sezione imprese «superdistrettuale» di Milano, alla quale il Tribunale di Belluno avrebbe dovuto rimettere la causa ai sensi dell’art. 616 c.p.c. (Cass. n. 6945/2016). La rimessione non è avvenuta e la questione di competenza è ormai preclusa, avendo il merito ricevuto una sentenza appellata.
Tra la causa in appello a Venezia e quella milanese non vi è litispendenza ma continenza: la domanda di nullità della fideiussione è contenuta in quella di accertamento dell’insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva. Se l’opposizione fosse ancora pendente in primo grado, l’art. 39, secondo comma, c.p.c. ne avrebbe giustificato lo spostamento davanti al Tribunale di Milano, competente per materia sulla nullità. Ma quella norma non opera quando una causa pende in appello e l’altra in primo grado, perché la rimessione davanti allo stesso giudice è impedita dal diverso grado: l’esigenza di coordinamento va allora soddisfatta con la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo che avrebbe subito l’attrazione, fino al giudicato sull’altro (Cass. nn. 5455/2014, 10439/2020, 5340/2022).
La Corte dichiara quindi la continenza, cassa l’ordinanza, afferma la competenza della Sezione imprese di Milano sulla domanda di invalidità della fideiussione, con termine di tre mesi per la riassunzione, e sospende la causa pendente davanti alla Corte d’appello di Venezia limitatamente all’opposizione del ricorrente contro la cessionaria. Cessionaria e banca sono condannate in solido alle spese del regolamento, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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