Rinuncia al diritto sostanziale e interesse ad impugnare in appello (Cass. civ. Sez. III n. 11385 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia della parte al proprio diritto sostanziale, espressa con atto sottoscritto e non revocabile mediante successivi contegni processuali di diverso tenore, integra un atto dispositivo idoneo a elidere ogni ragione di contrasto sul punto, già sorta o meramente insorgenda. Ne consegue che l’atto non richiede l’accettazione della controparte, non configurando una proposta contrattuale. Esso determina la cessazione della materia del contendere e, in sede di impugnazione, l’improcedibilità del motivo di appello per difetto di interesse giuridico apprezzabile alla decisione sul relativo punto.

Il Fatto

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., i ricorrenti domandavano la condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo di restituzione della quota di imposte versate per il trasferimento di un immobile, già oggetto di un giudizio di divisione definito con accordo reso esecutivo dal giudice. L’adito Tribunale di Pescara, in prime cure, accolse la domanda con condanna maggiorata degli interessi legali a decorrere da una lettera di costituzione in mora.

La Corte d’Appello di L’Aquila, disatteso il motivo sulla fondatezza della condanna, riformò la decisione sulla sola decorrenza degli interessi e compensò integralmente le spese del doppio grado. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denuncia la violazione dell’art. 306 cod. proc. civ., il secondo censura la statuizione sulle spese con riferimento agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione dell’atto con cui la parte ha rinunciato ad una parte delle proprie pretese. Il giudice territoriale aveva ravvisato in una missiva del difensore una semplice proposta negoziale, non accettata dalla controparte, ritenendo pertanto persistente l’interesse dell’appellante alla decisione sul dies a quo degli interessi.

La Corte censura questa lettura per erronea qualificazione giuridica. La missiva, integralmente trascritta nel ricorso, recava l’espressione di una volontà abdicativa della parte alla pretesa concernente gli interessi legali per un determinato arco temporale. La chiara formulazione letterale adoperata — in particolare il lemma rinuncia — escludeva la configurabilità di una proposta diretta alla conclusione di un accordo negoziale, come tale abbisognevole dell’accettazione della controparte.

La lettera, sottoscritta dai ricorrenti, integrava pertanto una vera e propria rinuncia al diritto sostanziale, di cui gli stessi erano pacificamente titolari, all’ottenimento degli accessori sul credito per il periodo specificato. Si tratta di un atto dispositivo idoneo ex se ad elidere ogni ragione di contrasto sul punto, nemmeno revocabile con un successivo contegno processuale di diverso tenore.

Il Collegio conclude che il giudice d’appello ha errato nell’apprezzare i riverberi di tale atto sulla decisione, ravvisando un interesse dell’appellante alla pronuncia di merito sul motivo di impugnazione. La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo il generale principio della soccombenza, se del caso nella sua declinazione virtuale. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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