Accertamento induttivo puro legittimo e onere di prova dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 7715 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere ad accertamento induttivo puro, fondato anche su presunzioni supersemplici, non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Resta fermo il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria dei costi sostenuti, ma tale prova deve essere fornita e non può risolversi in mere allegazioni. In tema di sanzioni tributarie, l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 configura una causa generale di non punibilità per il fatto del professionista incaricato, ma la colpa di cui all’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 si presume: il contribuente risponde dell’omessa dichiarazione del professionista se non dimostra di aver vigilato sul medesimo e il comportamento fraudolento di questi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un avvocato un avviso di accertamento per l’anno 2007, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, recuperando redditi non dichiarati. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l’omessa dichiarazione per gli anni dal 2004 al 2008. L’Ufficio ricostruiva induttivamente il reddito in base ai modelli 770 dei clienti.
Il contribuente impugnava l’atto eccependo la mancata considerazione dei costi e l’inapplicabilità delle sanzioni per fatto del terzo, ossia del commercialista incaricato. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale riduceva le sanzioni del 50% per la corresponsabilità del professionista, ma rigettava la doglianza sui costi ulteriori per difetto di prova. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, vertenti sulla legittimità dell’accertamento induttivo puro e sulla rilevanza dei costi. Rileva anzitutto l’insanabile contraddizione del ricorso sul requisito delle presunzioni: il ricorrente afferma a pagina 5 che l’Ufficio può avvalersi di presunzioni anche non gravi, precise e concordanti, e a pagina 7 sostiene l’esatto contrario.
I motivi sono infondati. A fronte della mancata presentazione della dichiarazione, l’Ufficio ha proceduto con il metodo induttivo puro. Secondo il consolidato orientamento della Corte, in caso di omessa dichiarazione il ricorso a un accertamento fondato su presunzioni supersemplici è pienamente legittimo, fermo il diritto del contribuente di allegare documentazione contabile a prova contraria, come affermato da Cass. n. 29479 del 2018 e Cass. n. 26369 del 2019.
Sul profilo dei costi, la Corte osserva che il contribuente non ha fornito alcuna prova documentale di costi ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall’Agenzia in sede di accertamento con adesione, né ha indicato la percentuale di incidenza di tali oneri.
Il terzo motivo, relativo all’esclusiva responsabilità del commercialista, è parimenti infondato. La prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte del professionista ove non dimostri di aver vigilato e il comportamento fraudolento di questi, secondo Cass. n. 19422 del 2018. La colpa si presume ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997, come ribadito da Cass. n. 2139 del 2019 e Cass. n. 34759 del 2023.
Richiamando Cass., Sez. U., n. 28640 del 2021, la Corte ricorda che il contribuente va esente da sanzione solo se dimostra di aver fornito la provvista e di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato. Nella specie tale prova è mancata, essendosi il ricorrente limitato a proporre denuncia. La CTR aveva anzi riconosciuto una corresponsabilità del 50%, ma detta circostanza avrebbe dovuto condurre al rigetto totale. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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