Opposizione agli atti esecutivi e principio dell’apparenza nella qualificazione dell’azione (Cass. civ. Sez. 3 n. 9378 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione in sede esecutiva, la qualificazione della domanda si opera avendo riguardo alla causa petendi e al petitum: l’opposizione all’esecuzione investe l’an del diritto del creditore di procedere in executivis, mentre l’opposizione agli atti esecutivi investe il quomodo dell’azione esecutiva, con conseguente applicazione del termine di decadenza di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ. a tutte le contestazioni relative alle modalità dell’esecuzione. L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza, con esclusivo riferimento a quanto la legge prevede per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice, giusta o sbagliata che sia. L’art. 342 cod. proc. civ. impone all’appellante di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che siano necessarie forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione.

Il Fatto

Due coniugi propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il loro gravame. Quest’ultimo era diretto contro la decisione del Tribunale che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l’opposizione proposta avverso l’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione, rigettandola nel resto.

La vicenda prende avvio da una procedura esecutiva immobiliare radicata sulla base di contratti di mutuo agevolato, nell’ambito della quale i ricorrenti contestavano la mancata indicazione, nell’ordinanza di vendita, dell’incidenza dell’IVA sul prezzo di aggiudicazione di beni strumentali all’esercizio dell’attività di agriturismo, nonché vizi di classamento catastale. Il giudice di seconde cure, qualificata l’iniziativa come opposizione agli atti esecutivi, ne ha affermato l’inappellabilità in forza dell’art. 618, comma 3, cod. proc. civ. e ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., la parte del gravame relativa all’eccepito carattere anatocistico degli interessi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si assume che le contestazioni sull’applicabilità dell’IVA e sui vizi di accatastamento avrebbero dovuto essere qualificate come opposizione all’esecuzione, attenendo alla procedibilità della stessa. Il motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza a norma dell’art. 360-bis cod. proc. civ.: si richiama l’orientamento secondo cui la distinzione tra i due rimedi si fonda sulla natura della contestazione, che investe l’an oppure il quomodo dell’esecuzione. Nel caso concreto nessuna delle doglianze concerneva il diritto del creditore di procedere in executivis.

Quanto al secondo motivo, con cui si contesta il principio dell’apparenza in riferimento all’art. 111 Cost., la Corte lo dichiara parimenti inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ. L’orientamento è qualificato ius receptum: l’individuazione del mezzo di impugnazione va operata, a tutela dell’affidamento della parte, con esclusivo riferimento a quanto la legge prevede per le decisioni assunte secondo il rito concretamente adottato, in relazione alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice. Il principio è ribadito anche nella sua massima sede nomofilattica, ove si è evidenziato che l’impugnazione deve essere proposta nelle forme previste per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.

Il terzo motivo, relativo al carattere asseritamente anatocistico degli interessi e al difetto di specificità rilevato dalla Corte territoriale, è dichiarato non fondato. La censura di appello si risolveva in una disquisizione teorica sul funzionamento dell’ammortamento alla francese e sulla formula matematica sottesa, senza confrontarsi con la fattispecie concreta né con le ragioni del primo giudice.

La Corte richiama quindi il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 342 cod. proc. civ. impone di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa di confutazione, senza che occorrano forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Nella specie, dal motivo di appello riprodotto in ricorso non risultava enucleabile alcuna chiara indicazione delle parti censurate né delle ragioni di critica. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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