Revoca patrocinio spese Stato per manifesta infondatezza e responsabilità aggravata (Cass. civ. Sez. II n. 25542 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi di protezione internazionale, costituisce motivo di revoca dell’ammissione sia l’avere agito o resistito con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. La conformità della decisione alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. integra, per valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, ammesso al patrocinio a carico dello Stato, aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o umanitaria. La domanda era stata rigettata dal Tribunale e l’appello confermato. Nella stessa sentenza di rigetto, la Corte d’appello aveva disposto la revoca dell’ammissione al beneficio, ravvisando la manifesta infondatezza della pretesa.

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca. Il Presidente della Corte d’appello ha rigettato l’opposizione con ordinanza. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 126 e 136, comma secondo, d.P.R. n. 115/2002, censurando la motivazione del provvedimento opposto come apparente, contraddittoria e incomprensibile. La Corte ha scrutinato il motivo sotto il profilo dei vizi denunciati.

Quanto al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è dichiarato inammissibile: dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il controllo resta limitato al «minimo costituzionale» e il vizio deve emergere dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il decreto opposto reca una motivazione compiuta e coerente, avendo rimarcato la mancanza di censure incisive e la manifesta infondatezza ab origine della domanda, desunta da una narrazione lacunosa e non verosimile.

Il motivo è poi manifestamente inammissibile là dove censura la valutazione a posteriori della manifesta infondatezza. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la disciplina del patrocinio nei giudizi di protezione internazionale ammette la revoca sia per dolo o colpa grave, sia per rivalutazione del giudizio prognostico iniziale, citando Cass. Sez. 6-2 n. 24928 del 2022, Cass. Sez. 6-2 n. 20002 del 2020, Cass. Sez. 6-2 n. 27203 del 2020 e Cass. Sez. 2 n. 26060 del 2018.

Infine, il motivo è inammissibile dove ripropone le censure sul giudizio di infondatezza dell’appello: l’apprezzamento di fatto del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità mediante censure di violazione di norme di diritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., la Corte applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore del Ministero e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023, si afferma che non attenersi alla delibazione del proponente confermata in decisione lascia presumere una responsabilità aggravata. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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