Opposizione agli atti esecutivi qualificata dal giudice a quo: appello inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 2834 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale si deve prescindere dalla correttezza della qualificazione data dal giudice che lo ha emesso, perché opera il principio dell’apparenza. Rileva, pertanto, la qualificazione effettivamente e specificamente attribuita dal giudice a quo all’azione proposta, e non quella che il giudice ad quem reputi esatta. Ne deriva che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la sentenza è impugnabile con appello se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. L’appello proposto in quest’ultimo caso è inammissibile, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado e passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al Giudice di Pace una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, deducendone l’invalidità della notificazione e la conseguente perdita di esecutività del ruolo. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e annullava la cartella, qualificando l’azione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ..
Con successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale il Giudice di Pace sostituiva parte della motivazione, precisando che l’azione rientrava nell’alveo del rimedio previsto dall’art. 617 cod. proc. civ.. L’agente della riscossione proponeva allora appello; il Tribunale lo accoglieva, annullava la sentenza di primo grado e condannava l’opponente alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del controricorso. Al subentro di AdER a Riscossione Sicilia si applicano i principi già affermati in tema di successione tra le società del gruppo Equitalia e l’ente istituito nel 2016, con la conseguenza che, non essendo allegato né documentato alcun presupposto per l’assistenza di un difensore diverso dall’Avvocatura erariale, la procura è invalida.
Nel merito, i primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. Dalla correzione apportata alla sentenza di primo grado risulta che l’iniziativa processuale del ricorrente è stata inequivocabilmente e specificamente qualificata dal Giudice di Pace come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. Tale qualificazione, indipendentemente dalla sua ammissibilità, non può più essere messa in discussione in mancanza di impugnazione.
Il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui, per individuare il mezzo di impugnazione esperibile, si prescinde dalla correttezza della qualificazione data dal giudice che ha emesso il provvedimento, operando il principio dell’apparenza, purché il giudice a quo abbia effettivamente inteso qualificare l’azione e non abbia compiuto un’affermazione meramente generica. Solo se il giudice a quo non ha esercitato il potere di qualificazione questo può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
Ne consegue che, essendo l’azione stata definita come opposizione agli atti esecutivi, avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione e non l’appello. Il Tribunale ha erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, eccepita dall’appellato e comunque rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Restano assorbiti gli altri motivi, attinenti all’utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. Quanto allo ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, esso non incide sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma rileva ai fini della compensazione delle spese. Proprio in ragione dell’originaria inammissibilità della domanda, il Collegio compensa integralmente i costi dei gradi di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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