Impugnazione del lodo per nullità e sindacato di legittimità sui motivi (Cass. civ. Sez. I n. 866 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma soltanto la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, per verificarne la conformità a legge e la congruità della motivazione rispetto ai motivi di censura del lodo. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., concerne un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico e non è configurabile con riguardo a questioni o argomentazioni. L’interpretazione del lodo, atto di natura giurisdizionale equiparabile al provvedimento del giudice, va condotta alla stregua dei criteri ermeneutici delle norme, non di quelli degli atti e dei negozi giuridici. Ne consegue l’inammissibilità delle censure che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sollecitino un diverso accertamento di fatto o prospettino violazioni di legge non pertinenti.

Il Fatto

Una struttura sanitaria impugna davanti alla Corte di appello il lodo arbitrale reso in una controversia relativa a un contratto di appalto concluso con un raggruppamento temporaneo di imprese. Il giudice di appello rigetta l’impugnazione, confermando la decisione del collegio arbitrale.

La struttura sanitaria propone allora ricorso per cassazione affidato a sei motivi, incentrati sull’omesso esame di fatti ritenuti decisivi, sulla violazione delle norme sull’impugnazione del lodo e su asseriti errori interpretativi. Resiste la società capogruppo mandataria con controricorso. La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza che decide l’impugnazione per nullità del lodo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La censura si appunta su presunti episodi corruttivi emersi tra il consulente tecnico d’ufficio e il consulente di parte, oltre che sulla valutazione di atti processuali. Per la Corte la doglianza è inammissibile: la questione non fu sollevata nell’atto di impugnazione del lodo, ma solo in comparsa conclusionale, e comunque attiene a questioni e argomentazioni, non a un fatto storico-naturalistico.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite nn. 3083 e 3084 del 2014 e i principi enunciati da Cass. n. 22397/2019, Cass. n. 27415 del 29/10/2018 e Cass. n. 2268/2022: l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. presuppone un vizio specifico relativo a un fatto controverso e decisivo, non estensibile a questioni o argomentazioni.

Quanto agli altri motivi, la Corte ricorda il principio per cui la valutazione dei fatti e delle prove operata dagli arbitri non è sindacabile in cassazione, essendo rimessa alla competenza istituzionale del collegio arbitrale. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 24153/2013, si afferma la natura giurisdizionale del lodo, con la conseguenza che i suoi vizi vanno prospettati come quelli propri dell’atto giurisdizionale.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, invocando genericamente i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mirino in realtà a una diversa ricostruzione fattuale. Il sindacato di legittimità, ribadisce la Corte, va condotto solo attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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