Inappellabilità dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. e mancata qualificazione del Tribunale (Cass. civ. Sez. III n. 11682 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che decide l’opposizione formale agli atti dell’esecuzione forzata, proposta a norma dell’art. 617 cod. proc. civ., è soggetta al solo ricorso per cassazione e non è appellabile, ai sensi dell’art. 618, ultimo comma, cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice d’appello deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame che investa i capi di sentenza relativi a tale opposizione. Il principio dell’apparenza non può essere invocato quando il giudice di primo grado non abbia specificamente qualificato l’opposizione proposta, poiché in tal caso difetta il presupposto su cui l’affidamento della parte si fonda.

Il Fatto

Il contribuente propose opposizione agli atti dell’esecuzione, a norma dell’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., avverso il pignoramento di un autoveicolo avviato dall’agente della riscossione per il recupero di un credito erariale, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica né dell’atto di pignoramento né degli atti prodromici. Sospesa la procedura, il Tribunale accolse l’opposizione e annullò gli atti impugnati, ritenendo nulla la notifica perché effettuata mediante trasmissione di file in formato “pdf” anziché “p7m”.

L’agente della riscossione propose appello. La Corte d’appello accolse il gravame e rigettò l’opposizione. Il contribuente ricorse allora per cassazione con sette motivi, deducendo in via principale l’inammissibilità dell’appello per essere la sentenza di primo grado inappellabile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema della inappellabilità delle sentenze rese sull’opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ. Dagli atti risulta che il Tribunale aveva accolto l’opposizione tanto sul profilo della nullità della notifica del pignoramento quanto su quello della sottostante cartella.

Per entrambi i profili si tratta di opposizione formale, poiché le censure attengono al quomodo dell’esecuzione forzata. Le altre domande, che in parte avrebbero potuto essere inquadrate nell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., furono invece rigettate dal Tribunale.

Da ciò discende che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del gravame ex art. 618, ultimo comma, cod. proc. civ., perché l’appello investiva specificamente i capi di sentenza relativi all’opposizione formale. Non risulta, neppure dal controricorso, che il Tribunale avesse specificamente qualificato l’opposizione proposta.

La Corte precisa che la palese infondatezza della tesi accolta dal Tribunale — le notifiche in formato “pdf” non potevano dirsi nulle per le ragioni esposte — non incide sul regime impugnatorio, richiamando sul punto Cass. n. 23951/2020. Poiché manca la qualificazione dell’opposizione da parte del primo giudice, non può operare il principio dell’apparenza, richiamato in Cass. n. 13381/2017.

Il primo motivo è dunque accolto e i restanti, proposti in subordine, restano assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Le spese dei gradi successivi seguono la soccombenza, restando ferme le statuizioni di primo grado passate in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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