Inammissibile il ricorso se l’opponente non ripropone la domanda di chirografo (Cass. civ. Sez. I n. 7610 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non esamini questioni di merito, e non anche quando ometta di esaminare eccezioni pregiudiziali di rito. L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dal secondo comma dell’art. 101 c.p.c., riguarda le questioni di fatto che richiedono prove diverse da quelle chieste dalle parti e le eccezioni rilevabili d’ufficio, ma non la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente che abbia chiesto l’ammissione del credito in prededuzione senza riproporre la domanda di ammissione al chirografo non può dolersi della mancata pronuncia su quest’ultima.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione in due mezzi contro il decreto con cui il Tribunale di Lecco ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di un’altra società. Con l’opposizione aveva chiesto l’ammissione in prededuzione di un credito di oltre 572.000 euro per spese di sgombero e trasporto di alcuni vagoni ferroviari di sua proprietà, inventariati presso il sito ove la fallita svolgeva attività di rimessaggio in base a un contratto di appalto.

Il curatore aveva ritenuto il credito non prededucibile e il giudice delegato lo aveva escluso, qualificando le spese come non documentate, non dettagliate e non autorizzate. Il fallimento resiste con controricorso. La questione arriva in Cassazione sulla dedotta omessa pronuncia e sulla qualificazione giuridica dei fatti e delle obbligazioni restitutorie.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Sul primo, osserva che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per le eccezioni pregiudiziali di rito, richiamando Cass. 25154/2018. Il tribunale, del resto, non ha omesso di pronunciare: ha ritenuto inutile farlo, perché l’opponente si era limitata a chiedere la collocazione in prededuzione senza riproporre la domanda di ammissione al chirografo.

Quanto all’obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, la Corte precisa che esso investe solo le questioni di fatto che richiedono prove di contenuto diverso da quelle chieste dalle parti e le eccezioni rilevabili d’ufficio, non anche la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (Cass. 10353/2016, 14986/2022). Nel caso di specie viene in rilievo l’idoneità del fatto costitutivo della pretesa, ossia la documentazione delle spese sostenute. In ogni caso, rileva la Corte, i vizi di nullità di un provvedimento si traducono in motivi di impugnazione, sicché su quella questione l’opponente si è difesa e il tribunale le ha risposto.

Il secondo mezzo, oltre a difettare di autosufficienza quanto alla clausola contrattuale invocata, afferisce all’esame dei fatti e alla valutazione delle risultanze istruttorie, non sindacabili in sede di legittimità (Cass. Sez. U. 34476/2019, 21973/2021). Non tiene inoltre conto dello scioglimento automatico del contratto di appalto ex art. 81 l.fall., per cui nessun obbligo contrattuale potrebbe ricadere sulla curatela, né dei criteri dell’art. 1182 c.c. sul luogo di adempimento dell’obbligo di restituzione.

Sui crediti sorti in occasione della procedura concorsuale, la Corte richiama Cass. Sez. U. 42093/2021: il criterio della occasionalità va declinato non solo sul piano cronologico, ma anche con riguardo all’imputazione del titolo all’attività degli organi della procedura. Il credito non deriva dal ritardo nella consegna dei beni, ma dalle spese sopportate per la loro rimozione e il loro trasporto in luogo lontano, scelto discrezionalmente dalla ricorrente, senza incidenza della condotta del curatore.

Si trattava semmai di un credito che, avendo la sua genesi nell’inadempimento della società fallita, avrebbe potuto essere ammesso al chirografo, ma la relativa domanda non è stata proposta in sede di opposizione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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