Opposizione atti esecutivi contro terzo proprietario richiede litisconsorzio debitore diretto (Cass. civ. Sez. III n. 6185 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso il progetto di distribuzione, promosso nell’ambito di un’espropriazione contro il terzo proprietario di bene immobile gravato da ipoteca ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., sussiste sempre il litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore diretto e terzo espropriato. Il debitore diretto non evocato in giudizio, ove non sia stata rilevata la violazione in sede di merito, deve essere considerato parte necessaria anche nel giudizio di legittimità. La sentenza resa senza la sua presenza è inutiliter data; la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione e rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. L’aggiudicatario, invece, non è litisconsorte necessario quando l’opposizione non investe questioni attinenti all’aggiudicazione.

Il Fatto

La banca, subentrata nella posizione del creditore ipotecario, aveva promosso espropriazione ai sensi dell’art. 602 c.p.c. di un immobile gravato da ipoteca, originariamente di proprietà di due soggetti, uno dei quali già dichiarato fallito. Ottenuta la revoca della vendita della quota spettante alla debitrice in forza degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., è intervenuta nella procedura esecutiva la curatela fallimentare. In sede di distribuzione il giudice dell’esecuzione ha attribuito alla curatela intervenuta la metà del ricavato, corrispondente alla quota ideale della debitrice.

Il creditore procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c. avverso il progetto di distribuzione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Monza. Il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ha investito integralmente la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale il tema dell’integrità del contraddittorio. Nel giudizio di merito avevano partecipato soltanto la società opponente, la curatela fallimentare e la società terza acquirente; gli stessi soggetti erano stati evocati nel giudizio di legittimità.

Quanto all’aggiudicatario, la Corte richiama il principio consolidato per cui questi non è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso il progetto di distribuzione, che non incide sull’aggiudicazione. Viene citata Cass., Sez. 3, n. 11187 del 2007, secondo cui la presenza dell’aggiudicatario è indispensabile solo quando l’opposizione investa questioni attinenti all’aggiudicazione, con conferma in Sez. 3, n. 5754 del 2003.

Diversa è la conclusione sul debitore diretto. La Corte ribadisce l’orientamento costante: nell’espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c. contro il terzo proprietario, sussiste sempre il litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore diretto e terzo espropriato, con riguardo a tutte le opposizioni e alle controversie distributive. Il principio è pacifico non solo per le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per le controversie distributive ex art. 512 c.p.c., ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi di qualunque natura.

Il debitore diretto, precisa la Corte, ha sempre interesse a partecipare ai giudizi in cui si discuta della regolarità degli atti del processo esecutivo promosso contro il terzo proprietario non debitore, per la soddisfazione dei suoi debiti. Nella specie tale interesse sussiste anche in concreto, poiché il debitore è obbligato in solido con i mutuatari falliti e la maggiore soddisfazione del creditore ipotecario ridurrebbe in misura corrispondente il suo debito.

La mancata evocazione del debitore diretto rende la sentenza di merito inutiliter data: la nullità, non rilevata in sede di merito, deve essere dichiarata anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza in diversa composizione, quale giudice di primo e unico grado, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *