Imposta di soggiorno: l’albergatore è responsabile d’imposta anche prima del 2020 (Cass. civ. Sez. V n. 6187 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ed è tenuto al versamento del tributo, della presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La qualifica di responsabile d’imposta, introdotta dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, è applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30 per cento ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997. In tema di sanzioni amministrative tributarie, la riduzione per manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, si applica a ogni genere di sanzione, anche proporzionale o fissa, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Il Fatto

Una società che gestisce un esercizio ricettivo impugnava gli avvisi di accertamento emessi da un Comune per le annualità dal 2015 al 2017, relativi all’imposta di soggiorno. La contribuente sosteneva di non essere soggetto passivo del rapporto tributario, non essendo parte del rapporto con il Comune, e contestava la propria qualifica di sostituto d’imposta ex art. 64 d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione tributaria di primo grado respingeva i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria di secondo grado confermava la decisione, riconoscendo in capo all’esercente l’attività ricettiva la qualifica di sostituto d’imposta. La società ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, definendoli osmotici, e li respinge. Il collegio ricostruisce la disciplina dell’imposta di soggiorno, enunciata nei suoi elementi essenziali dall’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, che rimette la regolamentazione integrativa e attuativa ai comuni ex art. 52 d.lgs. n. 446/1997. La norma primaria individua il soggetto passivo in colui che alloggia nelle strutture ricettive e non prevede altre forme di responsabilità tributaria, né in via solidale né quale sostituto d’imposta.

Su questo punto la Corte richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 19654/2018, secondo cui il gestore della struttura ricettiva è estraneo al rapporto tributario e non può assumere la funzione di sostituto o responsabile d’imposta nel silenzio della norma primaria. Il gestore, tuttavia, è tenuto a informare l’alloggiante, calcolare e incassare l’imposta, informare l’ente impositore, riversare l’incassato e rendicontare, con responsabilità amministrative, contabili e penali.

La Corte rileva poi il mutamento normativo. A decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, l’art. 180, comma 3, ha inserito nell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e prevede la relativa disciplina sanzionatoria.

Il collegio precisa che con tale riforma i gestori sono divenuti responsabili d’imposta ex art. 64 d.P.R. n. 600/1973, e non più incaricati di pubblico servizio, in un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale di natura esclusivamente tributaria. La Cassazione penale, con le pronunce richiamate, ha escluso la configurabilità del peculato dopo l’entrata in vigore di tali modifiche. L’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 ha poi stabilito che il comma 1-ter si applica anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

La Corte accoglie invece il terzo motivo. I giudici tributari avevano escluso il proprio potere di valutare l’eccepita sproporzione delle sanzioni. La Corte ribadisce che la riduzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 si applica a ogni genere di sanzione e rientra nel potere discrezionale del giudice, con apprezzamento tipicamente di merito. Ne deriva la cassazione della sentenza con rinvio, in diversa composizione, limitatamente alla quantificazione delle sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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