Opposizione a decreto ingiuntivo restitutorio non sospendibile ex art. 337 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 2822 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza di condanna di primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di riforma. Tra i due procedimenti non ricorre il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che costituisce presupposto comune alle ipotesi di sospensione necessaria, ex art. 295 cod. proc. civ., e facoltativa. Il diritto alla restituzione sorge, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza di primo grado e può essere fatto valere immediatamente, anche in via monitoria, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esso si configura come diritto soggettivo autonomo, sulla cui esercitabilità non incide la natura del rapporto sostanziale sottostante.
Il Fatto
Un’associazione professionale ottenne, con decreto ingiuntivo, la condanna di un cliente al pagamento di compensi professionali. L’opposizione proposta dal debitore venne rigettata dal Tribunale, con condanna dello stesso alle spese e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Le somme furono riscosse dall’associazione all’esito di procedure esecutive presso terzi.
In accoglimento del gravame del debitore, la Corte d’appello revocò il decreto ingiuntivo e condannò lo studio alla rifusione delle spese dei due gradi. Caducati il decreto e la sentenza di primo grado, il debitore chiese invano la restituzione delle somme incamerate e ottenne quindi un nuovo decreto ingiuntivo, cui lo studio si oppose chiedendo la sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. in attesa dell’esito del giudizio di cassazione avverso la sentenza di riforma. Il Tribunale accolse l’istanza e sospese il giudizio di opposizione; il debitore propose regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui si deduce l’inesistenza dei presupposti dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., e in particolare del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio sui compensi pendente in cassazione e quello di opposizione alla pretesa restitutoria. Il motivo è fondato e dirimente.
In fattispecie analoghe la Corte ha già affermato, e qui ribadisce, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo volto alla restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione avverso la sentenza di riforma, difettando il menzionato rapporto di pregiudizialità (Cass. n. 29302 del 2022; n. 30389 del 2019; n. 12773 del 2017).
Il diritto alla restituzione sorge ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (Cass. n. 19296 del 2005). La domanda è autonoma per finalità, mirando a garantire il più presto possibile la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione riformata in appello, e prescinde dal successivo sviluppo del giudizio (Cass., Sez. U. n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011).
Il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all’origine della controversia. La memoria depositata dall’associazione resistente non offre argomenti per un diverso esito. Il ricorso va quindi accolto, con prosecuzione del giudizio e termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito per la riassunzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dell’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, trattandosi di valore indeterminabile.
Nota della Redazione
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