L’appello è ammissibile se individua i punti contestati, senza forme sacramentali (Cass. civ. Sez. 2 n. 9307 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 342 c.p.c., nel testo novellato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. La valutazione di ammissibilità non può risolversi in un esame di fondatezza delle censure.
Il Fatto
Il Condominio di Napoli opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice per il saldo di lavori edili, deducendo il mancato completamento e vizi delle opere. Nel medesimo giudizio, il Condominio conveniva anche il direttore dei lavori per sentirne accertare la responsabilità, mentre quest’ultimo agiva in via riconvenzionale per il pagamento dei propri onorari, estendendo il giudizio alla società e chiedendo di essere tenuto indenne. Riunite le cause, il Tribunale revocava il decreto, accoglieva parzialmente la domanda del Condominio verso la società, rigettava la domanda verso il direttore dei lavori e accoglieva la domanda riconvenzionale di quest’ultimo. La società appellava in via principale, il Condominio in via incidentale; la Corte d’appello rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale per mancanza di specificità dei motivi.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il Condominio con controricorso e ricorso incidentale. L’intimato non spiegava difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, che deduceva la violazione dell’art. 342 c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità. I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo fondato, osservando che la Corte territoriale aveva giudicato l’appello carente dell’indicazione delle parti della sentenza impugnata e delle modifiche richieste, qualificando le argomentazioni come mera manifestazione di dissenso.
La Cassazione ha rilevato che, al contrario, l’atto di appello incidentale individuava compiutamente le parti del provvedimento da impugnare e conteneva censure in fatto e in diritto, come richiesto dall’art. 342 c.p.c. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a lamentare la mancanza di “compiute” ragioni, poiché tale valutazione atteneva al merito delle censure e non alla loro ammissibilità, non rispettando il perimetro della norma e senza che i motivi fossero stati effettivamente vagliati nel merito.
La Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 36481 del 2022 e le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, precisando che la riforma dell’art. 342 c.p.c. ha inteso richiedere una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, senza forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, in coerenza con la natura di revisio prioris instantiae dell’appello.
L’accoglimento del ricorso incidentale ha comportato l’assorbimento del ricorso principale, articolato in quattro motivi concernenti la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di motivazione, la mancata considerazione di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 1282 c.c. in tema di interessi di pieno diritto. La Corte ha ritenuto che tali questioni perdano rilevanza decisoria allo stato, dovendo il giudice del rinvio procedere alla disamina nel merito dell’appello incidentale e, solo all’esito, valutare anche le questioni poste dalla società.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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