Accreditamento sanitario: il verbale di aggiudicazione non equivale al contratto ex art. 8-quinquies (Cass. civ. Sez. 3 n. 9770 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, il diritto alla remunerazione non dipende solo dall’accreditamento istituzionale, ma presuppone la stipula di uno specifico accordo contrattuale ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Tale accordo è strutturalmente e funzionalmente distinto dal verbale di aggiudicazione, che non può esserne considerato equipollente, né può supplire al suo difetto la mancata contestazione o atti di riconoscimento, ratifiche o convalide successive. La sottoscrizione del contratto costituisce requisito di completamento della fattispecie a formazione progressiva, potendo intervenire anche con effetti retroattivi nell’anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni. Inoltre, la procura generale alle liti rilasciata dal direttore generale di una ASL ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. è valida e non richiede una specifica autorizzazione per ogni singola controversia.
Il Fatto
Una casa di cura proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della ASL per il pagamento di differenze di remunerazione relative a prestazioni sanitarie per l’anno 2017, connesse all’assorbimento di posti letto dismessi da altra struttura. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello, la quale escludeva la remunerabilità delle prestazioni non ricomprese nel contratto del 2018, stipulato successivamente all’aggiudicazione del 2011.
Avverso la sentenza d’appello, la casa di cura proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione degli artt. 16 r.d. n. 2440/1923, 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e 1325 cod. civ., per non aver riconosciuto al verbale di aggiudicazione natura contrattuale; la violazione degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ., per aver ritenuto valida la procura generale alle liti dell’ASL.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla procura alle liti, rigettandolo. Ha precisato che, una volta rilasciata dal direttore generale – organo munito dei poteri gestori – una procura generale per tutte le liti attive e passive dell’ente, non è necessaria una nuova delibera autorizzativa per ogni specifica controversia. La diversa interpretazione renderebbe la procura generale strutturalmente inidonea, in contrasto con la disciplina codicistica. La Corte ha inoltre chiarito che la genericità della procura non può essere dedotta apoditticamente, dovendosi verificare l’ampiezza della perimetrazione delle controversie indicate.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 16, comma 4, r.d. n. 2440/1923 alla fattispecie, trattandosi di regime superato dal codice dei contratti pubblici. Ha ricordato che il regime di cui al d.lgs. n. 163/2006, vigente all’epoca dell’aggiudicazione del 2011, esclude che con l’aggiudicazione possa ritenersi concluso il contratto, configurazione confermata dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n. 36/2023.
La Corte ha poi ricostruito la disciplina speciale dell’accreditamento sanitario, rilevando la differenza sistematica rispetto alla contrattualistica pubblica generale. Ha richiamato la “regola delle tre A”, evidenziando che il diritto del privato ai corrispettivi dipende dall’autorizzazione, dall’accreditamento e dal contratto ex art. 8-quinquies, qualificati come elementi costitutivi del diritto. Il contratto è stato definito come accordo “imposto” dalla legge, a forma scritta e a formazione progressiva, la cui stipula può intervenire anche nell’anno successivo.
La Corte ha infine escluso la pertinenza del precedente delle Sezioni Unite n. 9775/2022, relativo alla concessione-contratto, ritenendo che la ricostruzione ivi operata non incida sulla disciplina degli accordi contrattuali in materia sanitaria. Ha concluso che il verbale di aggiudicazione non può supplire alla mancata stipula del distinto accordo contrattuale, escludendo ogni rilievo a condotte concludenti o atti di riconoscimento successivi, e ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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