Opposizione al decreto di liquidazione del CTU nel termine di trenta giorni (Cass. civ. Sez. II n. 20377 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico d’ufficio, già disciplinata dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, è attratta dal rito sommario di cognizione a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che il termine per proporla è quello di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Il giudizio di opposizione spetta alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare. Tuttavia, quando dall’intestazione del provvedimento non risulti l’indicazione della composizione del collegio e rechi la sola firma del presidente, la dicitura collegiale costituisce mero refuso e non determina la nullità della decisione.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria nominava un consulente tecnico d’ufficio perché stimasse la categoria catastale e la rendita di alcuni immobili oggetto di avvisi di accertamento, impugnati in quel giudizio da una società. La stessa Commissione provvedeva poi a liquidare le competenze con decreto, comunicato al consulente.
Ritenendo errata la liquidazione, il consulente proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. La C.T.R. la dichiarava tardiva, perché depositata il ventisettesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento gravato, anziché entro il ventesimo. Contro tale ordinanza il consulente ricorreva per cassazione con due motivi; la società e l’Agenzia delle Entrate restavano intimate.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è esaminato per primo per ragioni di priorità logica ed è giudicato infondato. Il ricorrente deduceva la nullità dell’ordinanza per vizio di composizione, sostenendo che l’opposizione dovesse essere decisa dal presidente dell’ufficio in composizione monocratica. La Corte ribadisce che, all’interno dello stesso ufficio giudiziario, i rapporti tra composizione collegiale e monocratica non involgono profili di competenza, ma solo di distribuzione degli affari secondo le tabelle di organizzazione, richiamando Cass., Sez. 2, n. 9879 del 2012.
Il Collegio ricorda poi l’orientamento opposto e più recente, espresso da Cass., Sez. 2, n. 4362 del 2015 e Cass., Sez. 2, n. 4714 del 2016: la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione spetta alla competenza funzionale del presidente in composizione monocratica, con riguardo anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. Tale conclusione resta ferma anche dopo la novella del d.lgs. n. 150/2011, per la sostanziale identità tra l’art. 15 e il testo originario dell’art. 170.
Nel caso concreto, però, la situazione non si è verificata. Il provvedimento impugnato reca la sola firma del presidente, senza alcuna indicazione della composizione del collegio, del tutto mancante. La dicitura “la Commissione” contenuta nell’incipit e l’intestazione del documento non sono indicative di un’erronea composizione dell’organo giudicante, ma di un evidente refuso.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte afferma che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito del rito sommario, richiamando Cass., Sez. 6-2, n. 27418 del 2017 e Cass., Sez. 2, n. 3848 del 2020. Il principio recepisce quanto statuito da Corte cost. n. 106 del 2016, confermato da Corte cost. n. 234 del 2016, con la precisazione che l’attrazione nel modello del rito sommario comporta l’applicazione del termine di trenta giorni.
Essendo stata l’opposizione proposta il ventisettesimo giorno dalla comunicazione del decreto, come accertato dal giudice di merito, essa avrebbe dovuto essere giudicata tempestiva. La decisione che ne ha invece acclarato la tardività e dichiarato l’inammissibilità è dunque erronea. Il ricorso è accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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