Opposizione di terzo inammissibile per difetto di legittimazione del proprietario pretermesso (TAR Abruzzo n. 114 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, cod. proc. amm. presuppone la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e il pregiudizio che questa, pronunciata inter alios, arreca a una situazione giuridica autonoma e incompatibile del terzo. Sono esclusi i titolari di un diritto dipendente e i soggetti interessati solo di riflesso. Le sentenze che, in sede di ottemperanza, si limitano a imporre all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e a nominare un commissario ad acta non pregiudicano in via attuale e diretta l’interesse del proprietario del manufatto alla sua conservazione. All’annullamento del permesso di costruire non consegue automaticamente l’adozione dell’ordine di demolizione.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un fabbricato destinato ad attività alberghiera, edificato in virtù di titoli edilizi rilasciati dal Comune ai loro danti causa. Il permesso di costruire rilasciato “ora per allora” nel 2003 veniva annullato con sentenza di questo Tribunale, confermata in appello, perché il titolo unico riferito a due fabbricati risultava elusivo della disciplina del lotto minimo.

Una terza proprietaria, estranea a quel giudizio, ha dapprima ottenuto una pronuncia di ottemperanza, poi la declaratoria dell’obbligo del Comune di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato con diffida, infine la nomina del commissario ad acta. Appresa solo nel 2024, tramite accesso documentale, l’esistenza di tali sentenze mai notificate, i comproprietari propongono opposizione di terzo per il loro annullamento, assumendo di essere stati pretermessi pur essendo titolari dell’interesse alla conservazione dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’impugnazione. Richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2007, compatibile con la disciplina codicistica, il Tribunale ribadisce che sono legittimati i controinteressati pretermessi o sopravvenuti, i soggetti non facilmente identificabili e, in generale, i titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella della parte vittoriosa. Restano fuori i titolari di un diritto dipendente e gli interessati solo di riflesso.

Su questa base la legittimazione viene disconosciuta. Con la sentenza opposta del 2023 il Tribunale si era limitato ad affermare l’obbligo del Comune di chiudere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dalla diffida, lasciando impregiudicati i contenuti della futura azione amministrativa. Con la sentenza del 2024 si era soltanto nominato un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.

Il contenuto dispositivo delle sentenze opposte non è dunque idoneo a violare il diritto di difesa degli opponenti. Nessuna di esse pregiudica in maniera attuale e diretta l’interesse alla conservazione del bene della vita, che non risulta incompatibile con quello riconosciuto meritevole di tutela, coincidente con la definizione del procedimento mediante un provvedimento tempestivo e motivato, e non già con la demolizione del manufatto, prospettata dagli opponenti in via meramente dubitativa ed eventuale.

Il Collegio aggiunge che neppure i giudicati richiamati nella diffida individuano un effetto conformativo incompatibile con l’interesse oppositivo: all’annullamento del permesso di costruire non consegue in via automatica l’ordine di demolizione. L’opposizione è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione. La complessità della fattispecie e la definizione in rito giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto al Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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