Dipendenza da causa di servizio: parere motivato e riesame delle infermità (TAR Marche n. 671 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, ma non è sottratto al sindacato giurisdizionale quando sia affetto da carenza istruttoria o da difetto di motivazione. Nel nuovo assetto introdotto dal D.P.R. n. 461/2001, alla Commissione Medica compete il solo accertamento dell’esistenza e dell’aggravamento della patologia, mentre il giudizio sul nesso causale con il servizio spetta esclusivamente al Comitato, che non può però limitarsi a clausole di stile. Ove una patologia sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e il Comitato ne neghi la dipendenza o l’aggravamento, è necessaria una motivazione rafforzata, che dia conto degli accertamenti compiuti dalle Commissioni mediche e dello stato di servizio dell’interessato. L’amministrazione non può omettere di pronunciarsi su una domanda ritualmente presentata e integrata, né l’inosservanza delle circolari amministrative determina di per sé illegittimità, se l’organo decidente ha comunque acquisito aliunde tutti gli elementi utili al giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito in congedo per inidoneità fisica, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che ha respinto le sue istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo per cinque infermità, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. In particolare, il Comitato ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’ipoacusia percettiva bilaterale, già riconosciuta come tale nel 1992, e le infermità disturbo misto ansioso depressivo, gastrite, esofagite da reflusso ed ernia iatale, senza pronunciarsi sulla domanda di aggravamento della broncopneumopatia cronica.

Il ricorrente ha dedotto la grave carenza motivazionale e istruttoria del parere, la mancata considerazione delle integrazioni documentali prodotte e la deficitaria compilazione dei rapporti informativi da parte dell’amministrazione di appartenenza. Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati previa verifica del nesso causale o concausale tra i fatti di servizio e le patologie accertate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’assunto del ricorrente secondo cui la Commissione Medica avrebbe accertato la dipendenza delle patologie da causa di servizio. Nell’assetto delineato dal D.P.R. n. 461/2001, la C.M.O. è chiamata solo ad accertare se le patologie sussistono, mentre il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio spetta esclusivamente al CVCS. È pertanto superato il risalente orientamento che richiedeva, in capo al soppresso CPPO, una motivazione rafforzata per discostarsi dal giudizio della Commissione medica. Tuttavia, la motivazione rafforzata torna necessaria in senso inverso: quando il Comitato neghi la dipendenza di una patologia già riconosciuta come tale, deve dar conto degli accertamenti compiuti e dello stato di servizio.

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di aggravamento della broncopneumopatia cronica. Risulta per tabulas che la domanda del 26 maggio 2011, integrata il 19 luglio 2011, aveva ad oggetto anche tale patologia; che la C.M.O. ne ha riconosciuto l’aggravamento; che né il Comitato né il Ministero si sono pronunciati sul punto. L’eccezione dell’amministrazione, secondo cui il ricorrente aveva già ottenuto l’equo indennizzo per la stessa patologia con decreto del 2014, è stata respinta: quel decreto si riferisce a pratiche distinte, sulle quali il CVCS si era pronunciato favorevolmente.

Il ricorso è stato parimenti accolto quanto all’ipoacusia percettiva bilaterale. Il Comitato ha ritenuto che l’infermità possa dipendere dal servizio solo in presenza di traumi o di sostanze otolesive, altrimenti riconducendola all’età. Tale giudizio confligge con l’accertamento operato dalla C.M.O. nel 1992 e con lo stato di servizio: un ufficiale di Artiglieria contraerea poi transitato nell’Aviazione dell’Esercito ha sottoposto l’apparato uditivo a sollecitazioni di un certo rilievo. Non appare plausibile che una patologia riconosciuta dipendente quando l’interessato aveva circa 36 anni non sia più tale dopo circa venti anni.

Le censure di natura formale-procedurale sono state invece respinte. L’omessa osservanza delle circolari di Previmil non vizia il procedimento, perché gli adempimenti burocratici non sono fini a sé stessi e il Comitato aveva acquisito aliunde tutti gli elementi utili. Nel merito, per le restanti patologie il ricorrente non ha subito traumi specifici, essendo stato impiegato in incarichi afferenti il grado e in missioni normali per la specialità. Eventuali doglianze su incarichi e avanzamenti avrebbero dovuto essere accertate con efficacia di giudicato o fatte valere nei giudizi competenti.

Per i profili accolti, il riesame è stato imposto nel termine complessivo di 180 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con ordine a Previmil di istruire la pratica e a garantire al ricorrente la produzione di documentazione sanitaria integrativa. Le spese sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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