Diniego PAS per agrivoltaico: si applica l’art. 20 D.lgs. n. 199/2021 (TAR Puglia n. 1115 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti agrivoltaici costituiscono una species del più ampio genus degli impianti fotovoltaici, con la conseguenza che ad essi si applica la disciplina prevista per questi ultimi, inclusa quella dettata dall’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 per le aree agricole. Nei procedimenti volti al rilascio della PAS, l’Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio qualora la documentazione mancante risulti nella disponibilità dell’istante e vi siano dichiarazioni che ne indichino l’allegazione; tuttavia, la violazione di tale dovere non determina la caducazione del diniego quando quest’ultimo si fondi su un autonomo e idoneo motivo. La disciplina di cui al D.lgs. n. 190/2024, che impone alle Regioni di adeguarsi entro 180 giorni, non si applica ai procedimenti avviati prima della scadenza di tale termine, in assenza di disposizioni regionali confliggenti. La parziale inclusione dell’area nel raggio di 500 metri di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter non legittima l’assentibilità dell’intervento, mentre la valutazione sull’idoneità dell’area ai sensi della lett. c-quater del medesimo comma è rimessa alla P.A., non potendo il giudice sostituirsi ad essa ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Francavilla Fontana una dichiarazione di PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 7,08 MW in area agricola. A seguito del preavviso di diniego, la società trasmetteva osservazioni, dichiarando di allegare la documentazione richiesta, senza però includerla materialmente. Con nota del 22.05.2025, il Comune denegava la PAS, confermando i motivi ostativi e ritenendo l’area non idonea ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D.lgs. n. 199/2021. La società impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei principi di correttezza procedimentale, l’erronea applicazione della disciplina sugli agrivoltaici e l’omessa applicazione del D.lgs. n. 190/2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la violazione del dovere di soccorso istruttorio. Ha ritenuto che, poiché i documenti erano nella disponibilità della ricorrente e questa aveva dichiarato di allegarli, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione. Tale accoglimento, tuttavia, non ha comportato l’annullamento del diniego, fondato su un autonomo motivo consistente nella non idoneità dell’area prescelta.

Quanto alla qualificazione dell’impianto, il Collegio ha affermato che gli impianti agrivoltaici rientrano nella nozione generale di impianti fotovoltaici, come confermato dalla definizione introdotta dal D.L. n. 175/2025. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 anche agli agrivoltaici in area agricola. Il TAR ha quindi respinto la tesi della ricorrente, precisando che le ordinanze di rimessione alla Consulta citate riguardavano fattispecie diverse, relative a moduli collocati a terra e non elevati.

Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità del D.lgs. n. 190/2024 al procedimento in esame, conclusosi prima del decorso del termine di 180 giorni previsto per l’adeguamento delle Regioni. Ha precisato che, anche ove applicabile, tale decreto richiamerebbe comunque l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 per l’individuazione delle aree idonee. La normativa applicabile restava quindi quella previgente.

Infine, il TAR ha respinto le censure relative all’idoneità dell’area. Ha escluso che una parziale inclusione nel raggio di 500 metri indicato dalla lett. c-ter possa giustificare l’assentibilità dell’intervento, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione. Ha altresì rilevato che, in assenza di una valutazione comunale sull’idoneità ai sensi della lett. c-quater, non poteva pronunciarsi, in virtù del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., su poteri non ancora esercitati. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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