Giudicato esterno e revoca del fallimento non coprono la domanda di fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 10819 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in accoglimento del reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, ha efficacia meramente rescindente del solo provvedimento impugnato. Il giudicato esterno così formatosi investe la sola questione preliminare posta a monte dell’esame della domanda di fallimento e non si estende alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, rispetto alle quali la domanda di concordato è pregiudiziale. Venuta meno la domanda di concordato per rinuncia, le originarie domande di fallimento restano esaminabili, senza necessità di una nuova iniziativa dei creditori.

Il Fatto

La società debitrice, dopo aver presentato domanda di concordato preventivo con riserva in pendenza di un procedimento prefallimentare, ha depositato la proposta di concordato, dichiarata inammissibile dal Tribunale. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la sentenza dichiarativa di fallimento, poi revocata dalla Corte d’appello sul presupposto dell’illegittimità del decreto di inammissibilità.

Riaperta la procedura di concordato, la società vi ha rinunciato. Il Tribunale ha allora integrato il contraddittorio con i creditori istanti originari e ha nuovamente dichiarato il fallimento. Il reclamo della società è stato rigettato dalla Corte d’appello. La società debitrice e il socio illimitatamente responsabile hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del giudicato esterno formatosi con la precedente pronuncia di revoca.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove da una premessa non censurata: la pronuncia di revoca del primo fallimento ha accolto il reclamo sul presupposto della illegittimità del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo. Il giudicato si è dunque formato su una specifica questione preliminare, posta a monte dell’esame della domanda di fallimento.

Il deducibile copre tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili della decisione, secondo Cass. n. 5486/2019 e Sez. Un. n. 26243/2014, ma non può investire le questioni poste a valle della decisione stessa. Restano pertanto impregiudicate le ulteriori questioni relative alla domanda di concordato e, a maggior ragione, le domande di fallimento riunite, rispetto alle quali la domanda di concordato è pregiudiziale (Sez. Un. n. 9935/2015).

La pronuncia di annullamento del decreto di inammissibilità ha comportato la regressione del procedimento allo status quo ante, senza esprimersi sulla domanda di concordato. Essa ha avuto efficacia rescindente del solo provvedimento impugnato, lasciando il tribunale libero negli adempimenti successivi: efficacia opposta a quella della dichiarazione di fallimento coatta di cui all’art. 22, quarto comma, l. fall., che non lascia spazi di decisione.

Se il giudicato esterno lasciasse impregiudicata la sola domanda di concordato ma precludesse l’esame delle domande di fallimento, si produrrebbe un effetto distonico rispetto alla funzione della riunione dei procedimenti, che è quella di non disallineare l’esame delle diverse domande. L’estraneità del giudicato ai fatti costitutivi dell’assoggettamento a fallimento è coerente con la non autonoma impugnabilità del decreto di inammissibilità, privo di carattere decisorio (Sez. Un. n. 27073/2016). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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