Opposizione all’esecuzione per rilascio va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 6892 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esecuzione per rilascio, una volta che l’esecuzione sia iniziata con la notifica del preavviso di cui all’art. 608 cod. proc. civ., l’opposizione agli atti esecutivi va necessariamente introdotta con ricorso al giudice dell’esecuzione e non con atto di citazione. La fase preliminare sommaria davanti al giudice dell’esecuzione è inderogabile, anche quando l’opponente non domandi provvedimenti urgenti: la sua omissione determina la nullità dell’atto e, se non sanata, l’improponibilità della domanda di merito. La mancata formazione del fascicolo dell’esecuzione non giustifica il rito citatorio, poiché in tale procedura il fascicolo si forma solo dopo il compimento delle operazioni. Il giudice adito con l’opposizione in forma diversa deve trasmettere gli atti a quello dell’esecuzione; in difetto, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e la nullità è rilevabile anche d’ufficio, salvo il giudicato interno.

Il Fatto

La società proprietaria di un immobile intimava il rilascio dell’immobile stesso in forza di un rogito notarile, dopo la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione traslativa. La conduttrice proponeva opposizione avverso l’efficacia del precetto, dolendosi del difetto del titolo esecutivo e della mancanza dei requisiti di certezza e liquidità delle somme ingiunte. La creditrice eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, per essere già stato notificato il preavviso di rilascio.

Il Tribunale adito, dopo aver concesso in via d’urgenza la sospensione della procedura, accoglieva parzialmente l’opposizione e dichiarava inammissibile una seconda opposizione proposta dalla conduttrice. Avverso tale sentenza la creditrice ricorreva per cassazione, ritenendo che l’errata qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi le avesse imposto il ricorso straordinario anziché l’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La sentenza impugnata, pur con qualche ambiguità, aveva qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, privando così la società opposta della possibilità di proporre appello. In applicazione del principio dell’apparenza, il ricorso va quindi vagliato nel merito, prevalendo l’affidamento incolpevole della parte ingenerato dalla scelta consapevole del giudice, ancorché erronea (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 38587 del 2021).

Nel merito il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza. La qualificazione operata dal Tribunale è effettivamente errata, poiché con l’opposizione si contestava anche l’idoneità del rogito a fondare il rilascio, ponendosi una questione attinente all’an dell’esecuzione. Tuttavia, operando il principio dell’apparenza e dovendosi comunque dichiarare l’opposizione improponibile, la censura resta priva di conseguenze pratiche.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, iniziata l’esecuzione, tutte le opposizioni devono rispettare due princìpi inderogabili: essere introdotte con ricorso al giudice dell’esecuzione, cui spetta il preliminare esame anche per l’esercizio dei poteri officiosi, e svolgersi in due fasi, l’una sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, l’altra a cognizione piena davanti al giudice del merito (Cass. Sez. 3, sent. n. 25170 del 2018). L’inosservanza del modello legale comporta la nullità dell’atto e l’improponibilità della domanda di merito.

La sentenza impugnata è incorsa in tre errores in procedendo consequenziali. Il primo: aver ritenuto necessaria la formazione del fascicolo dell’esecuzione, che nell’esecuzione per rilascio ex artt. 605 cod. proc. civ. non è prevista, formandosi solo dopo il compimento delle operazioni. Il secondo: aver giustificato il rito citatorio con l’assenza del fascicolo, mentre l’opposizione va pur sempre proposta con ricorso, spettando alla cancelleria o al giudice diverso trasmettere gli atti a quello dell’esecuzione. Il terzo: aver cumulato in sé il potere cautelare e la decisione di merito, violando la bifasicità dell’opposizione successiva.

Il secondo motivo è dunque accolto, con assorbimento del terzo. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte dichiara l’improponibilità dell’opposizione, ponendo le spese a carico della società già opponente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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