Opposizione all’estratto di ruolo inammissibile senza le tre ipotesi tassative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15384 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione all’estratto di ruolo è ammissibile solo quando il debitore dimostri una delle tre ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. Fuori da tali ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse ad agire, trattandosi di condizione dell’azione che il giudice deve verificare al tempo della decisione, tenendo conto della sopravvenienza normativa. La norma si applica anche ai procedimenti in corso e ai debiti previdenziali, con equiparazione dell’avviso di addebito alla cartella esattoriale.
Il Fatto
Il contribuente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale, che aveva rigettato l’opposizione avverso un estratto di ruolo. L’opponente era venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo in difetto di notifica degli atti prodromici, a seguito di richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Propone sette motivi di ricorso, deducendo vizi di notifica degli avvisi di addebito, disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti e violazione della disciplina sulla prescrizione. Resistono con controricorso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente un profilo che precede ogni motivo di gravame: se il contribuente che assume di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione possa impugnarli immediatamente, insieme al ruolo e alla cartella. Sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
Il nuovo comma 4-bis stabilisce che, di regola, «l’estratto di ruolo non è impugnabile», con l’eccezione delle tre ipotesi tassative: pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Quanto all’applicabilità ai procedimenti in corso, la Corte dà continuità all’orientamento consolidato, richiamando Cass. n. 3511/2024 e le Sezioni Unite n. 26283/2022. Da queste si ricava che la norma si applica anche ai debiti previdenziali e che, fuori dalle tre ipotesi, l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse. Trattandosi di condizione dell’azione, la verifica va compiuta al tempo della sentenza, tenendo conto della sopravvenienza normativa.
La Corte costituzionale n. 190/2023 ha riconosciuto la legittimità della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata meritevoli. Nel caso di specie, non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta direttamente contro l’estratto di ruolo, in assenza di successivi atti di esecuzione.
La causa è quindi decisa nel merito con cassazione senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, attesa la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale rispetto all’introduzione della vertenza.
Nota della Redazione
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