Licenziamento di lavoratrice madre e motivazione per relationem al processo penale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19367 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio, il giudice del lavoro può motivare per relationem alle risultanze del processo penale, purché compia un autonomo esame critico degli atti e delle prove ivi acquisiti. Le prove assunte in sede penale costituiscono prove atipiche ammissibili nel processo civile, non vigendo un principio di tassatività dei mezzi di prova. L’annullamento della sentenza penale d’appello per mancata rinnovazione dibattimentale non impedisce al giudice civile di utilizzare i risultati dell’istruttoria di primo grado. In tema di licenziamento della lavoratrice madre, la colpa grave ex art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001 rende inoperante il divieto e postula un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una società, era stata licenziata per giusta causa il 22.11.2010, in relazione a fatti oggetto di contestazione disciplinare del 29.10.2010. Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Macerata rigettava le domande. La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità del licenziamento perché intimato durante lo stato di gravidanza in assenza di giusta causa, ordinando la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni e dell’indennità di malattia.

Esperita la revocazione, rigettata, la società proponeva due ricorsi per cassazione. Riuniti, la Corte, con ordinanza n. 25310/2022, accoglieva alcuni motivi, cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello di Bologna. In sede di rinvio, quest’ultima rigettava l’appello originario della lavoratrice, facendo proprie le valutazioni istruttorie del processo penale. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

Sui primi motivi, la Corte rileva che la Corte territoriale ha motivato in modo autonomo, pur utilizzando i risultati dell’istruttoria emersi nel processo penale di primo grado. L’annullamento della sentenza d’appello penale era dipeso dall’applicazione di un principio tipicamente processualpenalistico — la necessità di rinnovare in appello l’istruttoria dibattimentale — inapplicabile nel processo civile e nel rito del lavoro.

La motivazione per relationem a provvedimenti resi in altro processo è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale ex art. 111, co. 6, Cost., quando la condivisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti (Cass. n. 21443/2022; Cass. ord. n. 459/2022; Cass. ord. n. 2397/2021). Nel caso concreto non vi è stato un “copia e incolla”, ma una piena rivalutazione: le prove atipiche sono ammissibili nel processo civile.

Sui motivi relativi alla colpa grave, la Corte ribadisce che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre non opera in presenza di colpa grave ex art. 54, co. 3, lett. a), d.lgs. n. 151/2001, tale da integrare la giusta causa. La verifica esige un’ampia ricostruzione fattuale del caso concreto, nella pluralità dei suoi componenti personali, psicologici, familiari e organizzativi, con un rigoroso vaglio valutativo (Cass. n. 2004/2017). L’accertamento in concreto si risolve in un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 19912/2011).

La Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta — la dolosa contraffazione dei fax attestanti l’assenza e lo stato di gravidanza — come quid pluris rispetto alla mera inosservanza dei termini dell’art. 58 CCNL, escludendo l’applicabilità dell’art. 70 CCNL, che prevede una sanzione solo conservativa. Il motivo sull’omesso esame delle condizioni soggettive è inammissibile per doppia conforme e per non decisività del fatto.

Quanto all’esito del successivo processo penale, la Corte lo reputa irrilevante: quella sentenza è stata resa dopo il provvedimento impugnato e non è passata in giudicato. Inoltre, essendo resa nell’ambito del giudizio abbreviato, non potrebbe comunque fare stato nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., non essendo pronunziata “a seguito di dibattimento”. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *