Opposizione a estratto di ruolo e interesse ad agire in giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23390 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire avverso il ruolo e la cartella di pagamento — o l’avviso di addebito — che si assumono invalidamente notificati è condizione dell’azione di natura dinamica e può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, e modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110/2024, tipizza le ipotesi in cui l’invalida notifica giustifica la tutela giurisdizionale immediata. La disciplina sopravvenuta incide anche sui giudizi in corso, poiché plasma l’interesse ad agire, ed è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente propone opposizione ad un estratto di ruolo rilasciato nell’agosto 2019, avente ad oggetto due avvisi di addebito emessi nel 2016, deducendo censure formali e sostanziali. Il tribunale accoglie parzialmente il ricorso: sul primo avviso accerta il diritto alla restituzione di una somma, a seguito di sgravio; sul secondo dichiara l’inammissibilità per tardività, ritenendo corretta la notificazione del titolo.
La Corte d’appello di Milano, in rigetto dell’appello principale del contribuente e in accoglimento dell’appello incidentale dell’agente della riscossione, respinge la domanda di restituzione, escludendo la compensazione impropria con l’obbligo contributivo derivante dal secondo avviso. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; resiste l’INPS con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare, ad ogni altro profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire. Il ricorrente ha proposto un’azione di tutela immediata avverso un estratto di ruolo, deducendo vizi formali e sostanziali degli avvisi di addebito. Nessuno ha eccepito il difetto di interesse e i giudici di merito non hanno pronunciato l’inammissibilità, rilevando al contrario la fondatezza dei titoli.
La domanda va quindi esaminata alla stregua dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione applicabile ratione temporis. Tale disposizione condiziona la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella — o dell’avviso di addebito — che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.
Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno chiarito che le disposizioni sopravvenute specificano e concretizzano l’interesse alla tutela immediata, tipizzando le ipotesi in cui l’invalida notifica giustifica la tutela giurisdizionale. La Corte ribadisce che la disciplina incide anche sui giudizi in corso, perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, idonea ad assumere diversa configurazione fino alla decisione in virtù di una norma sopravvenuta.
Non sussistono ragioni per discostarsi da tali principi, che costituiscono diritto vivente e che, qui confermati, escludono l’ammissibilità del ricorso originario, assorbendo ogni altra questione. La Corte d’appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo — poi sviluppato con ord. Cass. n. 30952 del 2024 — sicché non è riscontrabile alcun giudicato che precluda il rilievo officioso. Nel concreto, il ricorrente non ha prospettato elementi dimostrativi dell’interesse ad agire nei termini richiesti, neppure con note illustrative in prossimità dell’udienza.
La sentenza è pertanto cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite successivamente al deposito del ricorso.
Nota della Redazione
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