Trasferimento d’azienda e solidarietà retributiva: la conciliazione non estingue la continuità del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8841 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento d’azienda, l’art. 2112 c.c. trova applicazione ogni qualvolta, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. La conciliazione intervenuta tra il lavoratore e uno dei soggetti obbligati in solido non spezza la continuità del rapporto di lavoro, ma, ai sensi dell’art. 1304 c.c., riduce il debito complessivo degli altri obbligati, i quali possono profittare della parziale transazione. L’inclusione nel calcolo del dovuto del periodo lavorativo alle dipendenze della società che ha transatto è logicamente incompatibile con la declaratoria di improcedibilità della domanda nei suoi confronti, risolvendosi in una duplicazione della posta contabile. La verifica dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. costituisce valutazione di merito che, se sufficientemente motivata, sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, condannava in solido la società e gli eredi di un socio al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 177.176,33 a titolo di differenze retributive, per l’intero periodo lavorativo dal 1976 al 2011. La causa traeva origine dalle domande del lavoratore nei confronti di più società, deducendo la continuità della prestazione per unicità di soggetti imprenditoriali o per fenomeno traslativo ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta una conciliazione tra il lavoratore e una delle società, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda nei suoi confronti. La Corte territoriale confermava l’accertamento del residuo credito per il periodo successivo alla cessione di ramo aziendale e l’illegittimità del licenziamento. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle norme sulla trattazione scritta del procedimento. Il presupposto dell’erronea notifica del decreto alle parti contumaci è stato ritenuto infondato, poiché le comunicazioni relative allo svolgimento delle udienze vanno effettuate alle sole parti costituite mediante difensore. L’ordine della Corte d’Appello di notificare comunque il decreto si configura come aggiuntivo rispetto agli obblighi di legge; essendo stato adempiuto, sia pur tardivamente, la parte contumace era comunque in condizione di costituirsi e di richiedere un termine a difesa. La nullità della notificazione si distingue dall’inesistenza e la regressione del processo è ammessa solo in caso di concreto pregiudizio per la difesa.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente in quanto riguardanti il meccanismo di protezione della continuità del rapporto ai fini di garanzia dei crediti retributivi, sono stati ritenuti non fondati. La valutazione di continuità del rapporto operata dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 2112 c.c. si applica in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale. La conciliazione con uno dei soggetti interessati non incide sull’effetto normativo complessivo: essa esclude il debito del medesimo e limita quello complessivo, ma non spezza la continuità del rapporto di lavoro.
Il quarto motivo di ricorso è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto che l’inclusione nel calcolo del dovuto del periodo lavorativo alle dipendenze della società che aveva transatto sia logicamente incompatibile con la dichiarata improcedibilità della domanda nei confronti di tale società. Non è configurabile la solidarietà degli altri soggetti per un debito estinto, che si risolverebbe in una duplicazione della posta contabile. Gli effetti della riduzione del debito complessivo conseguente al pagamento del debitore transigente sono regolati dall’art. 1304 c.c., e la posizione della ricorrente è equivalente alla volontà di profittare dell’intervenuta parziale transazione.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dalla somma complessiva di € 177.176,33 ha detratto la somma di € 60.145,95 corrispondente al credito estinto per conciliazione, rideterminando il credito del lavoratore in € 117.030,38, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. In ragione della soccombenza, la società è stata condannata alla rifusione di 2/3 delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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